Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30143 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30143 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Buonanno Raffaele, n. a Marsala il 05/09/1952;

avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere, sez. dist. di
Aversa, in data 23/01/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udite le conclusioni dell’Avv. V. Di Vaio, in sostituzione del Difensore di fiducia
Avv. G. Cantelli, che si è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Buonanno Raffaele ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con cui lo stesso è stato
condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 46,

Data Udienza: 14/04/2016

comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d. Igs. n. 81 del 2008 per non avere, quale
dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del comune di Succivo,
adottato misure idonee per prevenire gli incendi all’interno della scuola
elementare De Amicis atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla
verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante.
Rileva che a norma del d. Igs. n. 195 del 2003 nonché del d.nn. n. 292 del 1996 il

della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni scolastiche ed
educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato
nella specie nell’imputato quale dirigente dell’area tecnica del Comune. Inoltre
l’imputato ha formalmente cessato le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico
in data 30/06/2009 essendo l’accertamento avvenuto successivamente a tale
data, ovvero il 13/10/2009. Lamenta poi che la sentenza non ha analizzato
adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative avendo acriticamente
recepito il contenuto delle deposizioni dei testimoni Pugliese e Panico; né la
sentenza ha spiegato le ragioni per cui si è ritenuta irrilevante la documentazione
citata dal teste Panico. Infine nessuna motivazione puntuale sarebbe stata data
in relazione all’elemento psicologico del reato.

2.Sotto un secondo profilo lamenta l’incompetenza funzionale del giudice,
essendo stato istituito solo a far data dal 13/09/2013 con i decreti legislativi nn.
155 e 156 del 2012 il Tribunale di Napoli Nord, mentre per i fatti anteriori
doveva ritenersi competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non il
neo istituito Tribunale di Napoli Nord.

3. Infine, con un terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione di
legge in relazione alla quantificazione della pena giacché il giudice avrebbe
dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti
generiche nella massima estensione nonostante l’ottimo comportamento
processuale dell’imputato e la presenza di un fatto di modestissima entità,
nonché in relazione allTirrogazione di una sanzione senza indicazione in maniera
analitica degli elementi di cui all’art. 133 c.p.

2

datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L’assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in
ordine alla scurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, è manifestamente infondato.
L’art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli

stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso
gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli
uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Sicché, correttamente,
tenuto conto anche del contenuto del d.m. del 26/08/1992, la sentenza
impugnata ha spiegato che nell’ambito della gestione della sicurezza negli istituti
scolastici bisogna distinguere le misure di tipo “strutturale ed impiantistico”, di
competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto del
potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di
tipo unicamente “gestionale” ed organizzativo spettanti invece
all’amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie
relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio e
alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto
correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell’imputato, quale
dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune di Succivo.
La sentenza ha anche logicamente escluso che il fatto che il decreto del Sindaco
n. 3 del 2009 prevedesse la cessazione di detta veste possa avere avuto rilievo
scriminante giacché, da un lato, l’accertamento svolto dai vigili del fuoco,
seppure avvenuto nell’ottobre del 2009, aveva appurato una carenza da tempo
sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già a far
data dall’anno 2005, e, dall’altro, il dirigente scolastico Panico, esaminato quale
teste, aveva affermato di avere continuato ad avere come proprio referente in
ordine al profilo della sicurezza nella scuola l’imputato sino al gennaio del 2010.
Quanto alle altre doglianze lamentate con il ricorso in ordine alla pretesa
ricezione acritica delle dichiarazioni dei testi Pugliese e Panico e in ordine al
profilo dell’elemento soggettivo, ne va constatata l’assoluta genericità.

3

interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello

5.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile : anche a prescindere dalla

inammissibile proposizione della eccezione di incompetenza territoriale per la
prima volta dinanzi a questa Corte, viene comunque lamentata la illegittima
trattazione del processo ad opera del Tribunale di Napoli Nord quando invece,
nella specie, è pacifico che il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Santa

6.

Infine il terzo motivo è manifestamente infondato : premesso che le

attenuanti generiche sono state riconosciute, contrariamente a quanto dedotto
dal ricorrente, nella loro massima estensione, va poi ricordato, quanto alla
determinazione della pena, che ove, come nella specie, per la violazione ascritta
sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il
giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali egli
applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato
beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più
rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto
risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata
la decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell’accenno alla equità
quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente ( Sez. 3, n. del 18/06/20015, Di
santo, Rv. Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv. 201495; vedi anche
Sez.1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245335).

7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente, da un
lato, preclusione della possibilità di rilevare la prescrizione intervenuta
successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000,
De Luca, Rv. 217266), e, dall’altro, condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Maria Capuavetere, dallo stesso ricorrente indicato come ufficio competente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA