Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30143 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30143 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ONOFRIO MASSIMO (OBBLIGO PRESENT.) N. IL 09/05/1972
avverso l’ordinanza n. 891/2014 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
12/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
ígt:te/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 06/05/2015

Rit nuto in fatto e diritto
1. Viene impugnata la decisione con la quale il Tribunale del riesame di Salerno
ha confermato la misura dell’o bligo di presentazione alla PG resa dal Gip del
Tribunale locale in danno dell’o ierno ricorrente.
Tanto in ragione delle imputazioni provvisorie allo stesso mosse, ricondotte
all’egida degli artt. 416 ter c d.pen. e 110 e 416 bis cod.pen., ricondotte
all’ipotizzato scambio elettora e illecito di matrice mafiosa concluso tra il
ricorrente , il concorrente Gam ino e il clan dominato da Michele D’Auria nonché

esondare gli argini del patto el ttorale illecito, sostanziando anche i canoni tipici
del concorso esterno in associa ione mafiosa.

2. Il ricorso merita l’accoglimen o nei termini precisati di seguito.

3. Non tutte le doglianze colgon nel segno.
Così è a dirsi , in primo luogo, per la contestazione con la quale si denunzia la
valutazione operata dal Tribun le del riesame sul tema della attendibilità del
narrato dei diversi collaboranti richiamati a sostegno della confermata gravità
indiziaria. Valutazione, questa, che, per quanto denunziato dalla difesa, si pone
aperto contrasto con le considerazioni spese dal Tribunale di Nocera nel parallelo
giudizio nel quale è stata trattata , con le forme del rito abbreviato, la posizione
del concorrente Gambino, ass Ito in quel procedimento, sostanzialmente per i
medesimi fatti, dalla imputazione ex art. 416 ter cod.pen.
Tanto per la ritenuta insussist nza del fatto in ragione di un giudizio di segno
opposto rispetto alla attendib lità dei collaboranti e del loro narrato avuto
riguardo alle asserite cointere senze tra il Gambino e il clan D’Auria, le stesse
poste a fondamento dell’accusa mossa al ricorrente.
3.1. In parte qua il ricorso difet a di specificità.
Le argomentazioni spese da

Tribunale sul tema dei collaboranti, della

attendibilità degli stessi e del elativo narrato, sono rigorose e puntuali, ben
oltre i margini tipici della valutaiione cautelare.
In particolare, nella decisione i
diverse valutazioni rese sul te

pugnata vengono analiticamente considerate le
a dal Tribunale di Nocera; e si superano i profili

di criticità segnalati dalla sente za del Tribunale di Nocera con considerazioni che
non meritano censure e che, so rattutto, nel ricorso che occupa, non vengono in
alcun modo fatte oggetto di
erroneamente sufficiente il mer

onfronto e contestazione specifica, ritenendosi
riferimento al dato, non viycolante, afferente la

sentenza, peraltro neppure defi itiva , resa nei confronti del concorrente.

1

in ragione della ritenuta contig ità con il citato clan riscontrata in termini tali da

Di più, il Tribunale del riesarre ha anche segnalato la presenza di momenti
indiziari diversi e più ampi risp tto a quelli costituenti il substrato probatorio del
giudizio reso nei confronti del

ambino ( si veda il secondo capoverso di pagina

8 ). Ed anche sul punto il n orso difetta di qualsivoglia, critica rispetto alla
rilevanza di tali momenti indiz ari, ultronei rispetto alla decisione assunta nel
giudizio parallelo.
Da qui la inammissibilità della d i glianza in questione.
4. Pari sorte merita la que tione relativa alla mancata allegazione delle

reso al PM dall’imputato dopo i

rimi atti di indagine.

Anche sul punto il ricorso non c glie nel segno.
4.1. In linea con quanto ritenu o dal Tribunale, in tema di misure cautelari, il
P.M. non ha infatti l’obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del
Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nel loro contenuto integrale (tra

le tante Sez. 2, Sentenza n. 43 45 del 02/07/2013 Cc. (dep. 24/10/2013 ) Rv.
257662; Sez. 2, Sentenza n. 7 10 del 09/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006 ) Rv.
233160). In particolare, l’espressione usata dall’art. 291 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia
l’obbligo di porre a disposizione del giudice della cautela, tutti gli atti d’indagine
compiuti o, comunque, atti qual le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella
loro integralità. Il termine “ele enti” comprende, infatti, non solo atti integrali,
ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile dunque con un
disvelamento anche merament parziale delle dichiarazioni, in genere giustificato
da esigenze di segretezza dire te a coprire l’ulteriore corso di possibili sviluppi
indiziari.
4.2.La mancata trasmissione dell’interrogatorio è poi questione mal posta per
ancor più assorbenti ragioni.
Trattandosi di atto reso nel contraddittorio, l’allegazione, ove decisiva, poteva
essere effettuata dalla difesa n l corso del riesame, rendendosi la stessa parte
diligente, cosi da portare all’at enzione del Giudice della cautela le situazioni di
fatto disvelate dall’interrogatori

utili alla prospettazione difensiva e pretermesse

dalla mancata trasmissione . In ogni caso poi, la parte interessata era comunque
in grado di anticipare la rilevan a dei temi offerti dalla difesa nel corso del citato
interrogatorio; e nel caso il ricorso soffre di evidente genericità, essendo la
contestazione limitata, esclusiv mente, al dato della mancata trasmissione senza
la precisazione dei profili, e

ergenti dall’interrogatorio e per forza di cose

conosciuti dall’indagato, deter

inanti rispetto alla valutazione da rendere sul

materiale indiziario messo a dis osizione dei Giudici del riesame.

2

dichiarazioni dei collaboranti n I loro tenore integrale nonché dell’interrogatorio

5. I motivi di ricorso impon ono piuttosto l’annullamento con rinvio della
decisione impugnata quanto Ila compiutezza della motivazione spesa per
confermare la gravità indiziaria riferita alle due imputazioni provvisorie poste a
I
sostegno dell’intervento cautela e qui contrastato.
5.1. Il Tribunale muove da tre punti di riferimento che costituiscono i presupposti
logici dell’intero ragionamento eso sia con riferimento , in prima battuta , allo
scambio illecito di cui all’art. /.16 ter cod.pen. che alla contestazione ex artt.
110 e 416 bis cod.pen.

tra il Gambino e il clan di Mich le D’Auria; all’operatività e alla matrice mafiosa
del clan dominato al vertice da D’Auria; ai rapporti di stretta contiguità politica
correnti tra il Gambino ed il D’O ofrio.
Si tratta, a ben vedere, di iferimenti non adeguatamente contrastati nel
gravame.
Il primo è assorbito dalla inad guatezza dei tratti del ricorso legati ai profili di
distonia tra la decisione impugn ta e quella del Tribunale di Nocera, superata dal
I
provvedimento impugnato senza che ii gravame abbia fornito puntuali elementi
di segno contrario.
Il secondo trova adeguato rife !mento argonientativo non solo nella decisione
impugnata ( si veda pagina 9, terzo capoverso) ma anche e soprattutto
nell’ordinanza del GIP ( si veda •ag 126 quanto al ruolo del D’Auria).
Il terzo, infine, costituisce l’assi*ma fondante l’intero provvedimento. Il Tribunale
sembra infatti ritenere tale contiguità un presupposto implicito delle vicende in
disamina e in ragione di tan o limita il portato indiziarlo di riferimento ad
indicazioni piuttosto sintetiche : si veda in particolare il primo capoverso di fl 10,
con riferimento alla intercettaz one tra il D’Amato e il ricorrente del 14 aprile
2010; si consideri, ancora, il ri erimento alle dichiarazioni dei collaboranti Greco
Alfonso (in particolare quelle riportate da pagina 6), Panico Luca e Apuzzo
Michele, queste ultime non altri
Ma anche sul punto il gravam
principio, senza uno specifico
indiziarie segnalate dal Tribuna!
5.2. In linea di principio, ancora

enti dettagliate nel corpo del provvedimento.
risulta limitato ad una mera contestazione di
onfronto con il portato offerto dalle indicazioni
I
la decisione contrastata non merita censure.

In coerenza con le indicazioni o ferte dal questa Corte ( si veda da ultimo, Sez.
6, n. 37374 del 06/05/2014 – dep. 09/09/2014, P.M in proc. Polizzi, Rv.
260167), si interpreta correttenente l’art. 416 ter cod.pen. ( da considerare
nella specie , per la data di c nsumazione, nella sua formulazione previgente)
quale reato contratto che si c nsuma già per il solo fatto dello scambio delle
promesse e che vede nelle

odalità di acquisizione del consenso elettorale

3

Ci si riferisce all’affermazione d Ila presenza dì uno scambio affaristico elettorale

secondo il metodo mafioso lo srliodo causale destinato a colorare l’intero negozio
illecito; dato quest’ultimo che è stato ritenuto implicitamente ma altrettanto
coerentemente dimostrato, s l piano logico, dalla intehocuzione negoziale
ascritta al D’Auria Michele ed al suo clan, in ragione della matrice di mafiosità al
detto polo negoziale conferita 4r quanto sopra.
Pure corretta, sempre in linea di principio, è l’affermazione in forza alla quale
l’oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può
essere rappresentato non solo al denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un

mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.),
restando invece escluse dal con enuto precettivo della norma incriminatrice altre
“utilità” che solo in via mediat possono essere oggetto di monetizzazione cfr
Sez. 6, n. 20924 del 11/04/201 – dep. 30/05/2012, Gambino, Rv. 252788).
Né, infine, può ritenersi errata l’affermazione relativa al possibile concorso tra le
condotte punite ex art. 416 ter cod.pen. e il concorso esterno ex artt. 110 e 416
bis cod.pen. La configurabilità !del reato di scambio elettorale politico-mafioso
presuppone, infatti, un acco o elettorale tra l’uomo politico e l’associazione
mafiosa, avente per oggetto I promessa di voti in cambio del versamento di
denaro o altre utilità immediat mente monetizzabili. Non è richiesta, dunque, la
conclusione di ulteriori patti ch impegnino l’uomo politico ad operare in favore
dell’associazione in caso di vitto ia elettorale. Ne deriva che, nell’ipotesi in cui tali
ulteriori patti, diversi da qu lli consacrati nell’accordo elettorale, vengano
conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal
predetto a sostegno degli int’ ressi dell’associazione che gli ha promesso o
procurato i voti assuma i car tteri della partecipazione ovvero del concorso
esterno all’associazione medesi l a, configurandosi, oltre il reato sopra indicato,
anche quello di cui all’art. 416- is cod. pen. ( cfr Sez. 6, Sentenza n. 43107 del
09/11/2011, Rv. 251370).
5.3. A tali indicazioni di principio non ha Ot• seguito l’indicazione di immediate e
intellegibili indicazioni argomen ative volte a cristallizzare, nel caso, i profili di
gravità indiziaria riferibili alle imputazioni oggetto dell’intervento cautelare.
5.3.1. In particolare, la moti azione spesa dal Tribuna lle non consente la
immediata individuazione del uolo da ascrivere al ricorrente all’interno delle
vicende in fatto oggetto di con iestazione. Non emerge con la dovuta chiarezza,
infatti, se il ricorrente era il soggetto favorito dall’azione di reclutamento
elettorale oggetto dell’impegno assunto dal clan D’Auria; o, piuttosto, se venne
coinvolto solo nell’interesse immediato di terzi e dunque quale intermediario
chiamato a favorire l’ascesa elettorale di un soggetto diverso e , in quest’ultimo

valore di scambio immediatam nte quantificabile in termini economici (ad es.,

caso del Gambino o del D’Arnto Vincenzo ( cui fa cenno nelle sue prolazioni
accusatorie il collaborante Grec Alfonso), o ,ancora, di entrambi .
5.3.2. Non è neppure definito on chiarezza l’ambito cronologico cui ascrivere il
patto elettorale illecito di matri e mafiosa che vedrebbe coinvolto il ricorrente né
emerge con precisione la tornat elettorale oggetto di interesse.
5.3.3. Non meno nebulosa è l’argomentazione spesa per definire gli estremi
dell’accordo illecito avuto ri uardo in particolare al versante negoziale
contrapposto a quello mafioso.

n particolare, manca ogni precisazione in ordine

stesso ha posto in essere co dotte destinate ad incidere se non al momento
della esecuzione quantomeno s

quello della stipula dell’accordo ( considerando

che nella specie il reato si cons ma per effetto del mero scarnbio dei consensi).
Così, del resto, appare indefini o il portato oggettivo dell’impegno assunto nei
confronti dell’associazione mafi sa, sia se assunto direttamente dal ricorrente sia
se supportato da condotte agev latrici riferibili allo stesso.
E tale ultimo momento appare di assoluta consistenza nel quadro complessivo
che occupa giacchè costituisce

nche la linea di discrimine con la contestazione

legata al concorso esterno in a sociazione mafiosa per escludere una sostanziale
coincidenza tra l’obbligo assunt • nell’interesse dell’associazione al momento del
patto elettorale illecito e le c ndotte realizzate a supporto e consolidamento
dell’azione criminale dell’org nizzazione stessa, funzionali alla seconda
imputazione. Imputazione che on può a concorrere con la prima se le condotte
di favore non costituiscano a tro che la puntuale esecuzione dello scambio
elettorale sanzionato ex art. 41 ter cod.pen. avuto riguardo all’impegno assunto
dal candidato o da chi nel suo i teresse si muove.
6. Le indicazioni offerte dalla de isione contrastata e gli spunti indiziari richiamati
a supporto, non colmano, infatti, i vuoti argomentativi sopra stigmatizzati.
6.1. Le intercettazioni relative ai colloqui occorsi tra Fezza Tommaso ( cui ebbe a
subentrare il nipote D’Auria Mi hele) e soggetti allo stesso vicini, descrivono un
quadro generale di certa inter ecazione tra gli interessi del clan e riferimenti
politici da sostenere nel corso delle tornate elettorali. Marnca tuttavia, come è
evidente, un immediato appigli

alla posizione del ricorrente.

Viene, piuttosto, espressamente richiamato a sostegno della posizione del
D’Onofrio un solo collaborante ( il Greco Alfonso, a pagina 9 ). Le propalazioni
riferite sono tuttavia generiche : non definiscono in alcun modo i termini
dell’impegno assunto dal ricor ente, quale fosse l’obbligazione assunta e se
l’accordo aveva ad oggetto l’ele ione del Gannbino all’assemblea regionale o solo
quella del D’Amato Vincenzo

al Comune di Pagani, che più nitidamente il

dichiarante riferisce al D’Onofr o; non precisano per quale ragione il D’Amato

5

alla partecipazione diretta del D’Onofrio all’accordo illecito; o, piuttosto, se lo

doveva ritenersi un candidato proposto nell’interesse del D’Onofrio; non trovano
riscontro quanto a tale ultima porzione della condotta nell’a intercettazione del
14 aprile 2010, che al più descrive un interessamento del D’Amato alla
campagna elettorale del Gambino su sollecitazione del ricorrente.
6.2. Gli ulteriori momenti della motivazione adottata denunziano cointeressenze
e momenti di contatto del D’ nofrio con il clan D’Auria che non definiscono
tuttavia adeguatamente il qua ro costitutivo dei reati contestati in termini di
adeguata chiarezza.

a pagina 10, penultimo capove so) descritta dal Marrazzo, rispetto alla quale è
imprecisata sia la matrice mafiosa del riferimento che la funzionalità
dell’agevolazione rispetto a relativo momento elettorale, comunque
esclusivamente strumentale al ambino per come descritta in motivazione.
Si consideri, ancora, il riferimento all’assunzione del figlio di Saggese Marcello
presso il consorzio di bacino, clescritta al secondo capoverso di pagina 2, non
altrimenti dettagliata sopratttitto con riferimento al dato cronologico di
riferimento nè precisata quanto al, necessario, puntuale, riferimento della stessa
al peraltro non definito accordo lettorale illecito ascritto al ricorrente.
A voler ritenere presente una intesa illecita destinata ad influire sul consenso
elettorale in coincidenza con gli interessi del ricorrente, manca di certo ogni
puntuale indicazione delle udir promesse dal ricorrente in favore del contraente
mafioso; indicazione che peral ro deve essere quanto più rigorosa quanto più
l’utilità in gioco non sia rappres ntata dalla ( anche solo prospettata ) consegna
di una somma di denaro.
6.3. Gli altri momenti in fatto richiamati nella ordinanza impugnata risultano
esclusivamente ricondotti all’ipo esi del concorso esterno.
Si richiamano le situazioni di f vore garantite al clan nel campo dei parcheggi
relativi al Comune di Pagani; ancora ci si riferisce al controllo garantito al D’Auria
quanto al consorzio bacino ed Ila società Tempor ed all’affidamento di lavori di
manutenzione del manto strada e di alcune strade provinciali.
Solo con riferimento a tale ulti

o momento, nel provvediMento, si fa un cenno

al possibile ruolo assunto dal ri orrente rispetto alla dinamica afferente il singolo
appalto: anche qui, tuttavia,

i da per presupposta la deviazione dell’azione

amministrativa in favore di una impresa ricondotte all’egida del clan del D’Auria
senza gli opportuni approfondimenti argomentativi anche in punto alla incidenza
causale delle condotte ascrivibili al ricorrente.
Si tratta, comunque, di una condotta isolata, destinata a sorreggere la gravità
indiziaria del reato contestato s lo in esito ad una più dettagliata indicazione dei
profili in fatto destinati a dis elare , quantomeno nei termini della gravità

6

Si guardi alla disponibilità di fo di e voti (desunta dalla intercettazione riportata

indiziaria, non solo le cointer ssenze illecite del clan nei settori afferenti i
parcheggi del citato comune e

il Consorzio di Bacino ma i anche e soprattutto

attraverso l’esplicita segnalazio e delle condotte agevolatrici poste in essere dal
ricorrente per garantire al clan

iffatti risultati.

7. L’accoglimento dei motivi afferenti la gravità

indiziaria nei termini sopra

indicati impone l’annullamento della misura con

rinvio per colmare i vuoti

argomentativi riscontrati. Annullamento che assorbe e rende superflua la
valutazione afferente le doglian e proposte sul versante delle esigenze cautelari.

Annulla l’ordinanza impugnata rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso il 6 maggio 2015
Il Consigliere estensore

I
Il Presidente

PQM

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