Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30142 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30142 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISAF ABDESSAMAD N. IL 20/09/1980
avverso l’ordinanza n. 227/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 giugno 2013, la Corte di appello di Torino, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da Isaf
Abdessamad, volta a ottenere la revoca della sentenza del 12 maggio 2007 del
Tribunale di Torino, rilevando che l’istante, condannato con detta sentenza per il
reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e materialmente

2006, a seguito del decreto di espulsione del Prefetto di Torino notificatogli il 22
marzo 2006, aveva fatto rientro nel territorio dello Stato il 10 maggio 2007
senza l’autorizzazione del Ministro per l’interno.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a fronte dell’insanabile
contrasto esistente tra l’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, sia nel testo
attuale sia in quello previgente alla legge n. 129 del 2011, e la direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riguardo
agli artt. 8, 15 e 16, dalla cui efficacia diretta nell’ordinamento interno derivava
la necessità di disapplicare la disposizione incriminatrice per cui era condanna.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Le doglianze sviluppate con il ricorso riproducono gli argomenti

prospettati nella istanza introduttiva, ai quali il Giudice dell’esecuzione ha dato
adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto per la
coerente operata applicazione dei principi di diritto in materia.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la condotta di
reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino
extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha
conservato rilevanza penale pur dopo l’emissione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 2008 e la
conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El
Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non
possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in

2

espulso con accompagnamento alla frontiera di Milano-Malpensa il 31 marzo

assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012,
Mejdi, Rv. 253353), quando non avvenga, come nella specie oltre il quinquennio
dalla espulsione (Sez. 1, n. 7912 del 04/02/2013, dep. 18/02/2013, Hidri, Rv.
254531), dovendo disapplicarsi la norma incriminatrice quando, invece, avvenga
oltre il quinquennio (Sez. 1. N. 8181 del 20/10/2011, dep. 02/03/2012, Zyba,
Rv. 252210).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il

determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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