Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30142 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30142 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARDINETTI GIAMPIERO N. IL 24/01/1960

avverso la sentenza n. 1263/2012 CORTE APPELLO di MILANO,
del 07/03/2013.
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro ANGELILLIS
che ha concluso per l’INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
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Data Udienza: 17/06/2015

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FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 7 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Milano del 4 luglio 2011, la Corte d’appello ha disposto nei
confronti di Giardinetti Giampiero la sospensione condizionale della pena,
confermando del resto l’impugnata decisione, con la quale l’imputato veniva
condannato per esercizio abusivo di professione odontoiatrica “in epoca
antecedente e prossima al 17 luglio 2006 “.
2. Nel ricorso presentato nell’interesse di Giardinetti Giampiero, l’Avv.

motivazione, evidenziando che la Corte, oltre a commettere un errore nella
indicazione del tempus commissi delicti (laddove lo stesso giudice d’appello ha
rilevato che il reato è stato commesso “di certo sino al marzo 2006”), non ha
adeguatamente motivato in punto di commisurazione della pena (in effetti, non
determinata sul minimo edittale come indicato dal Collegio d’appello), né in
relazione alle circostanze attenuanti generiche (negate sulla base di un
precedente risalente al 2002).
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, mentre il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento
dei motivi, con annullamento della sentenza per estinzione del reato per
prescrizione; in subordine, il patrocinante ha chiesto che sia rimessa alle Sezioni
Unite la questione se l’errore di diritto sia rilevabile anche in caso di
inammissibilità del ricorso.
4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione.
Rileva preliminarmente il Collegio come i motivi dedotti non possano
ritenersi inammissibili, in particolare, quello concernente il vizio di motivazione in
punto di determinazione della pena, laddove il reato è in effetti punito in via
alternativa con la pena pecuniaria, sicchè la pena detentiva, contrariamente a
quanto argomentato dalla Corte territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata,
non costituisce il minimo edittale.
Stante la non inammissibilità del ricorso, avendo riguardo al

tempus

commissi delicti ed al disposto degli artt. 157 e seguenti del codice di rito, il
reato risulta prescritto.
4. Nonostante l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, devono
essere confermate le statuizioni civili.
I Giudici di primo e secondo grado hanno invero ben argomentato con
considerazioni congrue – in quanto aderenti alle risultanze dell’istruttoria
dibattimentale e conformi a ragionevolezza ed ai principi di diritto consolidatisi in

2

919,

Camillo Ravagli ha chiesto l’annullamento della sentenza per vizio di

,

materia – l’integrazione del reato di abuso esercizio della professione sanitaria
da parte del Giardinetti, correttezza dell’affermazione della penale responsabilità
che non è stata, peraltro, posta in discussione neanche dal ricorrente, il quale come già sopra dato atto – si è limitato a muovere censure esclusivamente in
relazione alla dosimetria della pena ed alla intervenuta prescrizione del reato.

P.Q.M.

statuizioni civili.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2015

annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, ferme restando le

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