Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30142 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30142 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Micaloni Giampaolo, n. a Rieti il 07/08/1972;

avverso la sentenza del Tribunale di Rieti in data 29/05/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente all’ordine di demolizione;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. C. Amadei, che si è riportata al
ricorso instando per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.;

RITENUTO IN FATTO

1. Micaloni Gianpaolo ha proposto ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Rieti in data 29/05/2014 che, applicando la pena di euro 500 di
ammenda per il reato di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 in
relazione alla realizzazione di nuove costruzioni in zona sismica, e dichiarando
non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. cit. perché

Data Udienza: 14/04/2016

1
,

estinto per il rilascio di permesso a costruire, ha disposto la demolizione del
manufatto di cui all’imputazione nonché la comunicazione della sentenza alla
regione Lazio e al Comune interessato.
Lamenta in particolare la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione rilevando, da un lato, che tale statuizione indicata in motivazione
non compare poi nel dispositivo e, dall’altro, che la stessa è in contrasto con

essa.

2. Con un secondo motivo lamenta l’inosservanza dell’art. 98, comma 3, del
d.P.R. n. 380 del 2001 giacché il potere di demolizione dell’immobile con
riguardo alle costruzioni in zona sismica ricorre solo per l’inosservanza delle
norme tecniche e non anche per le violazioni meramente formali come quelle di
cui agli artt. 93 e 94 citt.. Ricorda che anche secondo la giurisprudenza di
legittimità il giudice con la sentenza di condanna può alternativamente disporre
la demolizione dell’opera ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere
l’opera conforme alle norme di legge violate richiedendosi comunque in concreto
che l’opera realizzata non sia conforme alle particolari prescrizioni previste per le
zone sismiche. Nella specie le opere realizzate sono in realtà conformi alla
normativa sismica come si evince dal rilascio del permesso di costruire in
sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Va infatti rilevato che le doglianze esposte in ricorso muovono dal presupposto
che il provvedimento impugnato abbia disposto la misura accessoria della
demolizione del manufatto quale conseguenza della applicazione della pena
chiesta ed ottenuta in relazione ai reati di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380
del 2001.
E tuttavia, ove si guardi, come necessario, al contenuto del dispositivo (sia di
udienza che di sentenza), quale espressione formale della decisione pronunciata,
una tale misura non risulta in alcun modo adottata sì che la stessa non potrebbe
neppure essere eseguita; né può evidentemente rilevare in senso contrario la
circostanza che una enunciazione in tal senso figura in motivazione appunto

2

l’accordo raggiunto tra le parti non avendo la demolizione formato oggetto di

perché unica sede realmente impegnativa del potere decisorio del giudice è
quella del dispositivo.
E, del resto, la mancanza dell’ordine di demolizione appare in linea con l’indirizzo
di questa Corte, richiamato anche dal ricorrente, secondo cui il potere-dovere del
giudice di ordinare la demolizione in caso di condanna o dì applicazione della
pena per una costruzione irregolare in zona sismica riguarda solo le ipotesi di

stabilite per la realizzazione delle costruzioni nelle zone in questione), e non
anche quelle di condanna per violazioni formali quali, appunto, come nella
specie, l’omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva da parte
dell’autorità competente (Sez. 3, n. 3113 del 17/11/1993, Campisi ed altro, Rv.
196814; Sez. 3, n. 11605 del 11/11/1993, Fiumara, Rv. 196070; con riguardo
alla sentenza di applicazione della pena, tra le altre, Sez. 3, n.44948 del
07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altri, Rv. 245212; Sez. 3, n. 109 del
16/01/1996, Pascale, Rv. 204364).
Sicché, in conclusione, non essendo stato adottato l’ordine di demolizione, il
ricorso appare inammissibile per mancanza di interesse.
Deve seguire la condanna alle sole spese processuali e non anche al pagamento
di somma di denaro in favore della cassa delle ammende avendo il passaggio
motivazionale sul punto della sentenza impugnata potuto determinare un
“affidamento” in capo al ricorrente idoneo ad escludere un profilo di colpa
secondo la lettura dell’art. 616 c.p.p. data da Corte cost. n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Consi iere ‘stensore

condanna per violazioni sostanziali (cioè per l’inosservanza delle norme tecniche

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