Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30140 del 30/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30140 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIROLAMI ALESSANDRO N. IL 30/09/1960
avverso l’ordinanza n. 15/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 30/04/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 marzo 2013 la Corte di appello di Ancona, quale
giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di Alessandro
Girolami, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui
alle sentenze indicate nella richiesta, e ha rideterminato la pena complessiva in
anni diciassette di reclusione ed euro quattromilatrecento di multa.
123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore
di fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione al difensore, non risultano
presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
2. Ha proposto dichiarazione d’impugnazione l’interessato ai sensi dell’art.