Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30140 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30140 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOULDING MAUREEN EVE N. IL 07/07/1940
avverso la sentenza n. 2239/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. <— che ha concluso per o )k Co■ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 05/04/2016 RITENUTO IN FATTO 1. - La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 febbraio 2014, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 2, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per aver omesso di versare all'Inps ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, per complessivi euro 1.002,00, per le mensilità dal dicembre 2007 al luglio 2008. cassazione, deducendo: 1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità penale sotto il duplice profilo della prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dell'insussistenza dell'elemento soggettivo; 2) l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie e, in ogni caso, la particolare tenuità delle violazioni commesse, rilevante ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Osserva il Collegio che il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6, entrato in vigore nelle more della discussione del presente ricorso, ha sostituito il d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, nei seguenti termini: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a Euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». Orbene, poiché le omissioni ascritte all'imputata non superano l'importo di 10.000,00 euro annui, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reati, con trasmissione degli atti relativi alle violazioni non prescritte a norma della legge penale - nel caso in esame, le omissioni relative alle mensilità di giugno e luglio 2008 - all'autorità competente all'eventuale irrogazione di sanzioni ammnistrative, ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016, artt. 7, comma 3, lettera a), e 9, comma 1. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reati. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla direzione provinciale Inps di Firenze. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

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