Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30139 del 26/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30139 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH LUIGI N. IL 30/09/1953
avverso il decreto n. 716/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE,
del 20/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/06/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con decreto emesso de plano il 21/10/2014, il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza proposta da Hudorovic
Luigi intesa ad ottenere la concessione dell’affidamento al servizio sociale,
detenzione domiciliare, differimento pena facoltativo, in quanto priva
dell’elezione o dichiarazione di domicilio, e comunque di indicazioni riconducibili
al condannato che esprimessero con chiarezza la volontà circa il luogo ove
intendesse ricevere le comunicazioni notificazioni, con conseguente assunzione

2.

Ricorre per Cassazione Hudorovic, personalmente, deducendo

inosservanza e/erronea applicazione dell’art. 677 comma II bis cod. proc. pen.,
facendo presente che in calce all’istanza presentata il 19 maggio 2014 aveva
indicato la propria formale residenza e di essere “attualmente dimorante in S.
Giovanni al Natisone, via C. Percoto 9”, ove aveva chiesto in caso di
accoglimento di eseguire il regime di detenzione domiciliare. Peraltro in quel
luogo era stato notificato il provvedimento impugnato. Subordinatamente, rileva
che la previsione normativa sanzionata a pena di inammissibilità introduceva una
disciplina peggiorativa rispetto alle regole previste in via generale per la
notificazione degli atti del processo penale e violava gli articoli 24-111 della
Costituzione, nonché l’art. 6 CEDU.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’articolo 677 comma 2 bis dispone che il condannato, non detenuto, ha
l’obbligo a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di
domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla
detenzione o l’altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di
sorveglianza. Dalla lettura dell’istanza presentata da Hudorovic, che il Collegio è
abilitato a consultare essendo stato denunciato un vizio processuale, si evince
che egli non ha indicato il domicilio presso il quale espiare la pena in regime
alternativo, così adempiendo all’obbligo di legge, ma si è limitato ad indicare
(alle pagine 1 e 3) il luogo di residenza e dove era “attualmente dimorante”.
Questa Corte ha chiarito che, nel procedimento di sorveglianza, la dichiarazione
di domicilio prescritta, in alternativa all’elezione, dall’art. 677 c.p., comma 2- bis,

1

dell’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni.

per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una
misura alternativa alla detenzione è sufficiente che egli, senza necessità di
formule sacramentali, esprima con chiarezza, la propria volontà che il luogo da
lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano
effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente
assunzione dell’obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme
prescritte ogni successiva variazione (Cass., Sez. 1, 22/04/2004, n. 23510). La
sintetizzata disciplina ha una sua robusta “rado”, che la rende immune da vizi di

origine” il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di
sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone specifiche
esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità,
dell’andamento e dell’esito delle misure alternative (Sez. 1, Sentenza n. 25123
del 2010). Né può fondatamente sostenersi che il suo adempimento imponga
obblighi particolarmente onerosi a carico del richiedente.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

incostituzionalità, tradizionalmente individuata nella necessità di assicurare “ah

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