Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30138 del 26/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30138 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
nei confronti di:
MARRAZZO VINCENZO N. IL 19/11/1 972
avverso l’ordinanza n. 341/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 20/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/06/2015

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza deliberata il 20 ottobre 2014 il Tribunale di Torre

Annunziata, richiesto dal difensore di Marrazzo Vincenzo di rideterminare, in
sede di esecuzione – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies
ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 – l’entità della pena inflitta al
predetto con la sentenza 13/7/2009 emessa dall’adito Tribunale, oggetto di

2011, implicitamente affermata la propria competenza e ritenuta fondata la
richiesta, essendo stato il Marrazzo condannato, con la richiamata sentenza,
anche per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ritenuto violazione
più grave), per avere detenuto illegittimamente sostanze stupefacenti tipo
hashish, ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta all’istante, in anni 3
e mesi 4 di reclusione ed C 12.000,00 di multa.

2. Per l’annullamento di tale ordinanza il Procuratore della Repubblica di
Torre Annunziata ha proposto ricorso, denunziando violazione dell’art. 665,
comma 4, cod. proc. pen.., per avere il Tribunale illegittimamente affermato la
propria competenza a conoscere dell’istanza, che andava riconosciuta, invece,
alla Corte di Appello di Napoli, e ciò in quanto l’ultima sentenza di condanna
divenuta irrevocabile nei confronti del Marrazzo, è quella emessa il 3 dicembre
2010 divenuta irrevocabile in data 14 novembre 2012, e quindi successivamente
alla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita per ciò accoglimento.
Con riferimento alla eccezione di incompetenza funzionale del giudice che ha
emesso l’ordinanza impugnata, va infatti qui ribadito, il condivisibile e
consolidato principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte,
secondo cui «il giudice dell’esecuzione deve essere individuato in modo unitario
sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale che sia l’oggetto
sul quale egli debba pronunciarsi, e quindi anche se la sentenza predetta sia
estranea al tema della decisione richiestagli» (Sez. 1, n. 3812 del 25/06/1998 dep. 30/09/1998, Confl. comp. in proc. Marasco, Rv. 211428).
Orbene, poiché nel caso in esame deve riconoscersi, come dedotto dal PM
ricorrente e come desumibile anche dal certificato penale in atti, che l’ultima
sentenza irrevocabile di condanna del Marrazzo, è quella emessa il 3 dicembre

riforma in appello limitatamente alla pena e divenuta irrevocabile il 28 settembre

2010 dalla Corte d’Appello di Napoli, ciò comporta, al sensi dell’art. 665, comma
4, cod. proc. pen. l’esclusione della competenza in sede esecutiva del Tribunale
di Torre Annunziata.

2. In accoglimento del ricorso l’ordinanza impugnata va quindi annullata
senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli
per quanto di competenza.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di Appello di Napoli, per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015.

P.Q.M.

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