Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30137 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30137 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTRE GIUSEPPE N. IL 11/09/1964
5-tqo
avverso l’ordinanza n. 2g/2012,GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’Il aprile 2013 il Magistrato di sorveglianza di Reggio
Calabria, procedendo al riesame finale della pericolosità sociale di Ventre
Giuseppe per l’eventuale proroga o revoca della misura di sicurezza della libertà
vigilata disposta con ordinanza dell’Il marzo 2008 del Magistrato di sorveglianza
di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non cessato lo stato di pericolosità e

durata di un anno.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del difensore di fiducia, l’interessato Ventre, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato inosservanza o erronea
applicazione della legge penale e/o contraddittorietà e illogicità della
motivazione, deducendo che il Magistrato di sorveglianza non aveva proceduto
all’accertamento motivato della perdurante sussistenza della sua pericolosità
sociale, che ha invece desunto unicamente da fatti remoti.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.
2. In base al combinato disposto degli artt. 70, comma 2, e 69, comma 4,
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, i provvedimenti adottati dal
magistrato di sorveglianza in tema di applicazione, esecuzione, trasformazione o
revoca delle misure di sicurezza sono suscettibili di appello dinanzi al competente
tribunale di sorveglianza.
La previsione del rimedio dell’appello al tribunale di sorveglianza contro i
provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi alle misure di sicurezza è
espressamente contenuta anche nell’art. 680 cod. proc. pen., che ha esteso la
competenza del tribunale di sorveglianza, come giudice del secondo grado di
merito, alle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento
concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
Tale competenza specifica in capo al tribunale di sorveglianza, che comporta
l’esperibilità del ricorso per cassazione solo dopo la definizione del giudizio di
appello, escludendo il ricorso per cassazione per saltum di cui all’art. 569 cod.
proc. pen., riferito alle sole sentenze, è confermata da costante indirizzo di
questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 6635 del 15/12/2011, dep. 20/02/2012,

non ha revocato, di conseguenza, l’indicata misura, che ha prorogato per la

Melillo, Rv. 252073; Sez. 1, n. 5985 del 21/01/2009, dep. 11/02/2009, Ciresi,
Rv. 243359; Sez. 1, n. 5636 del 20/01/2009, dep. 10/02/2009, Mandrean, Rv.
242450; Sez. 1, n. 367 del 27/01/1997, dep. 14/02/1997, Zoroddu, Rv.
206871; Sez. 1, n. 4549 del 14/10/1994, dep. 16/12/1994, Paiella, Rv. 199793;
Sez. 1, n. 4590 del 29/11/1991, dep. 16/01/1992, Porreca, Rv. 188893), che
questo Collegio condivide e riafferma.
3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato
inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

suindicate e, da ultimo, anche con Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010,
dep. 12/04/2010, Conte, Rv. 246832; Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep.
03/02/2010, Alfano, Rv. 245980), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto
di impugnazione, prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi
esperibile anche nella specie, sulla base del principio generale di conservazione
degli atti giuridici.
4.

Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale

appello, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al
Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Infatti, come questa Corte ha più volte affermato (con le sentenze

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