Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30136 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30136 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA GIUSEPPE N. IL 23/10/1986
avverso l’ordinanza n. 67/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

La Corte osserva:

Passalacqua Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione
impugnando l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro, il 2

rigetto pronunciato il 14 gennaio 2013 dal GIP della stessa sede
della sua istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare
in atto per decorrenza dei termini di fase delle indagini preliminari.
Il ricorso veniva assegnato alla VII sezione di questa Corte, con le
notificazioni di rito, giacché la dichiarazione di impugnativa non
risultava corredata da alcuna motivazione.
La doglianza, in quanto rimasta sprovvista di motivi, è
inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al
pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

maggio 2013, ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di

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