Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30135 del 26/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30135 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DA ROS FLAVIO N. IL 03/08/1963
avverso l’ordinanza n. 298/2014 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
25/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/s~-le conclusioni del PG Dott. 04 9440

e C-02e-

IA-0–

14,t,t;z. &La

Uditi difensor Avv.;

cit,:a0

z,-,1AAA,Latia

Nusimaituvvkau9e0;

cpt

Data Udienza: 26/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Treviso, deliberando in
funzione giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza dell’odierno ricorrente volta ad
ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex artt. 81
cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., tra tutti i reati di cui alle sentenze definitive di
condanna ivi indicate.
Rilevava invero detto giudice come, alla stregua della consolidata giurisprudenza in

e dunque preventivo disegno criminoso, trattandosi piuttosto di espressioni di uno
stile di vita dedito al delitto.
2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato, Da Ros Flavio, che limitata la propria istanza al riconoscimento della
continuazione tra i soli reati oggetto di tre sentenze di condanna divenute irrevocabili
nei suoi confronti (e segnatamente quella del Tribunale di Treviso del 26 maggio 2010
indicata al n. 1 del provvedimento di cumulo in data 22 novembre 2010; quella del
Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Conegliano del 22 giugno 2009, indicata al
n. 22 del certificato penale allegato in atti; quella del Tribunale di Treviso – sezione
distaccata di Conegliano del 15 febbraio 2010, indicata al n. 24 del certificato penale
allegato in atti) motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, così in sintesi argomentando :
– era stata incongruamente sottovalutata l’omogeneità dei fatti, trattandosi di reati
concernenti tutti la violazione delle prescrizioni imposte con l’applicazione della misura
di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;

le condotte criminose erano analoghe nelle loro modalità di commissione

(mancato rispetto della prescrizione di non rincasare la sera dopo le ore 22,00);
– i reati erano stati perpetrati nell’arco di breve spazio di tempo gli uni dagli altri
(rispettivamente il 22 dicembre 2007, il 29 novembre 2007 ed il 27 novembre 2007)
e la sussistenza del vincolo della continuazione, relativamente a due di essi (quello
oggetto della sentenza indicata al n. 22 del certificato penale e quello oggetto della
sentenza indicata al n. 24 del certificato penale) era stata già riconosciuta dal
Tribunale dì Treviso – sezione distaccata di Conegliano, decisione che il giudice
dell’esecuzione non aveva in alcun modo considerato;
– il riferimento ad un preteso stile di vita della condannata incompatibile con il
riconoscimento del vincolo della continuazione doveva considerarsi incongruo, con
specifico riferimento alle tre sentenze di condanna indicate in precedenza, non avendo
il giudice dell’esecuzione adeguatamente considerato che seppure lo “stile di vita” ha
normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di
distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro

materia, non fosse possibile ritenere che i vari fatti fossero esecutivi di un medesimo

anticipata programmazione, nel caso di specie, invece, in considerazione della
situazione personale e familiare dell’istante, soggetto senza fissa dimora e
tossicodipendente, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo
anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di
altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro
prossimità temporale.
3. Con requisitoria depositata il 12 febbraio 2015 il Procuratore generale della

Repubblica presso questa Corte, ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato non avendo il giudice dell’esecuzione tenuto conto del
provvedimento che aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati commessi il 27
novembre ed il 29 dicembre 2007 e che l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna
spiegazione delle ragioni per cui il reato intermedio, commesso il 22 dicembre 2007,
non poteva ritenersi commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Considerato in diritto
1. Il ricorso, nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondato.
1.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte (Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006 – dep. 25/10/2006, Francini, Rv.
234980) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di
più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente dei reo nella loro
specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a
reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata
scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare, nel
tempo, secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 18037 del
07/04/2004 – dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000
– dep. 31/01/2001, Barresi, Rv. 218397). La prova di detta congiunta previsione ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore
capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo
impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici
esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il
contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita),
hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici
congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del

2

giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e
travisamento dei fatti. In particolare, rappresenta principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte che “il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del
vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con
riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano,
in tutto o in parte, i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso

rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo
previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali
ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato
riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato
disegno” (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001 – dep. 18/05/2001, Ibba, Rv. 219529).
Questa Corte, per altro, ha ritenuto (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 – dep.
31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258227) che tale principio conservi una sua intrinseca
valenza anche con riferimento ad un pregresso provvedimento, quand’anche adottato
in sede esecutiva, che abbia riconosciuto il vincolo della continuazione sia pure
soltanto tra alcuni dei reati commessi dal condannato, nel senso che, se pure allo allo
stesso non può riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla
deliberazione sulla nuova istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dal condannato,
anche in considerazione della diversità del petitum, più ampio, tale provvedimento
non può tuttavia essere totalmente ignorato dal giudice dell’esecuzione, in sede di
deliberazione sulla nuova istanza, il quale, sia pure in piena libertà di giudizio, con
tale precedente valutazione è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene,
motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e
giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.

2. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, essendosi il giudice
dell’esecuzione immotivatamente discostato dagli esposti principi di diritto, si impone,
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito,
esame dell’istanza, tenendo presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Treviso.
Così deciso in Roma il 26 giugno 201
Il Consi

SI ATA

I Presidente

che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA