Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30135 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30135 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZOUBIRI MOHAMED N. IL 15/03/1987
MARZOUG MAATI N. IL 27/01/1993
avverso la sentenza n. 12678/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

R.G. 26781/2013 Zoubiri-Marzoug

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deducono la violazione dell’art.606 lette) in
relazione all’art.129 c.p.p. e all’art.133 c.p.
Rileva il Collegio che i ricorsi sono, da un lato, privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione
all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondati, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza

4688 /2007 Rv. 236622).
In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è poi consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto
di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di
motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405). L’obbligo di
motivazione in ordine all’entità della pena va, poi, ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere
positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena (Cass. Sez. V, Sent. n. 489/2000 Rv.
215489); la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un
negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute” (Cass. sez 111, 27.3.2001, Ciliberti, Rv. 219852).
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che importino
decisioni ex art. 129 c.p.p. ed effettuato, con esito positivo per la ratifica del patto, l’indagine in ordine alla
determinazione della pena, l’obbligo di motivazione è stato assolto.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500 ciascuno.

PQM

dic

inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500

iascu • in favore della Cassa delle ammende.
Roma 25.3.2014

DEPOSITATACI

impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n.

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