Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30134 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30134 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEZZUTO CELESTINO N. IL 14/03/1961
avverso la sentenza n. 335/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

N.R.G. 13901/2013 Pezzuto

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art.157 c.p. e vizio di motivazione in
riferimento alla pena.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione

motivazione in relazione alla determinazione da parte del primo giudice della pena contenuta in sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle
attenuantei generiche e dell’ipotesi attenuata di cui all’art.648 cpv c.p. – e, dall’altro,
manifestamente infondato.
Secondo la nuova formulazione dell’art.157, come modificato dalla legge 251/2005,
“per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti”; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e
con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell’ipotesi attenuata di
cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10. E tale termine
(aumentato di anni uno mesi uno e giorni otto di sospensione per i rinvii dal 4.1.2011 al
17.6.11 per impedimento imputato pari a giorni 60+27 cert.medico dell’11.1.2011; dal
17.6.2011 al 23.3.2012 per impedimento del difensore pari a giorni 64; dal 23.3.2012 al 28.11.
2012 per astensione dalle udienze degli avvocati pari a mesi 8 e cinque giorni), essendo il
reato commesso il 24.6.2002, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza
della Corte d’Appello (28.11.2012).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), si determina equitativamente in
Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
pr

ali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

all’art. 591 c.p.p. (avendo il ricorrente dedotto in maniera del tutto generica il vizio di

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