Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30133 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30133 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIDA DOMENICO N. IL 31/07/1968
avverso la sentenza n. 909/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
RG. 13253/2013 Maida
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato e al
diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti dell’imputato e del perdurare
dell’occupazione.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro
.3.2014
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma