Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30129 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30129 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MASI ERMANNO N. IL 05/06/1971
avverso la sentenza n. 10614/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
RG. 41593/ 2013 De Masi
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, e alla dosimetria della pena.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice
d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000 Rv.216473).
Premesso che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può
essere raggiunta anche sulla base dell’omessa — o non attendibile — indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la qual cosa è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
l’acquisto in mala fede. In tal caso la ricorrenza dell’elemento indicativo dl dolo non viene affermata sulla base
della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che
lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le
quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176107; Sez.II, n.15757/03; Sez.II, n. 1176/03),
rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
infine esaustive, sia in punto responsabilità (non avendo l’imputato dato alcuna giustificazione del possesso dei
titoli in questione), che in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti richieste nella loro
massima estensione.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
1000 in favore della Cassa delle ammende.
25.3.2014
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia