Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30128 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30128 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISPOLI GERARDO N. IL 26/09/1985
avverso la sentenza n. 348/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
RG. 41578/2013 Rispoli
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’ar1591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e al
riconoscimento effettuato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
nsigliere e tensore
tLL
Il Presidente
L
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice