Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30128 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30128 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMIRANTE VALERIA (RINUNCIANTE) N. IL 11/12/1984
NOVENTI TERESA (RINUNCIANTE) N. IL 18/09/1964
GRANATA RAFFAELE RINUNCIANTE N. IL 05/01/1972
GRANATA ELISA (RINUNCIANTE) N. IL 19/08/1988
GRANATA SABATINO RINUNCIANTE) N. IL 03/01/1962
avverso l’ordinanza n. 1220/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
04/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. T-

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Uditi difensor Avv.;

duLit

Data Udienza: 24/06/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata il 4 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 311 cod.
proc. pen., il tribunale del riesame di Napoli, a seguito del rinvio disposto con
sentenza numero 32.059 del 2014 della Corte di Cassazione, ha respinto il
ricorso presentato da Valeria Amirante, Teresa Nolenti, Raffaele Granata,
Sabatino Granata e Elisa Granata avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso dal Gip del tribunale di Napoli in data 13 gennaio 2011.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso a questa Corte di

successivamente hanno rinunciato al ricorso: Valeria Amirante, Teresa Nolenti,
Raffaele Granata e Elisa Granata con atto del 20/5/2015, trasmesso dal
difensore;

Sabatino Granata con atto sottoscritto personalmente datato

25/5/2015.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarati inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett, d), cod. proc, pen., per rituale rinuncia all’impugnazione,
sottoscritta da tutte le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n, 186 del 2000), anche la condanna
al versamento a favore della cassa delle ammende dì una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015
Il Consigliere estens re

Il Presidente

Cassazione gli interessati, a mezzo del difensore di fiducia. Tutti i ricorrenti

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