Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30126 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30126 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAVENIA CHRISTIAN SALVATORE N. IL 27/01/1975
avverso la sentenza n. 50/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
R.G. 41548/2013 Lavenia
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che trattasi di una doglianza del tutto generica, e
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, anche in
riferimento all’elemento psicologico del reato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proc; -uali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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IN CANCILLERIA
– 9 196 2014
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta