Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30125 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30125 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLONE GIAMPIERO N. IL 15/12/1984
avverso la sentenza n. 2093/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

N.R.G. 4154612013 Gallone
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e) c.p.p., in
relazione agli artt. 648 e 648 cpv 62 n.4 c.p.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).

dell’art.648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante, che pur in presenza di
un valore modesto, il giudice può comunque escludere il “fatto di particolare tenuità”, prendendo in esame gli ulteriori elementi di
valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere
del colpevole (cfr.Cass.Sez.II, n.11113/1996), che la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato,
ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al
valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle)
persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità – gravità
deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, che l’apprezzamento del giudice di merito, quando è
sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione (v.Cass.Sez. U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914);
rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le
quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato in considerazione del possesso del
veicolo e dell’assenza di giustificazioni circa il possesso del medesimo, e congrua la pena irrogata dal primo giudice, e
l’inapplicabilità dell’ipotesi attenuata e dell’attenuante richiesta in considerazione del valore notevole del mezzo. Parimenti logica e
del tutto aderente alle risultanze processuali, mai contestate dall’imputato, neppure con l’atto di appello in data 24.10.2008, la
motivazione in ordine alla prescrizione del reato (non ancora decorso alla data della pronuncia della Corte il 18.4.2013), essendo la
data di decorrenza del termine successiva al 19.2.2003, data del certificato di idoneità falsoActiantrpxcii-pfeserizioRe, ed essendo
stato il termine massimo di dieci anni sospeso per sessanta giorni all’udienza del 23.4.2012. L’inammissibilità del ricorso per
Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla decisione
impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.4283912009 Rv.244999).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in
della Cassa delle ammende.
25.3.2014

Premesso che, in tema di delitto di ricettazione, affinché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso

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