Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30125 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30125 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DERNAOUI KHALID N. IL 30/01/1975
avverso l’ordinanza n. 207/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/seRtite le conclusioni del PG Dott.
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PCIC 1 PM

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Uditi difensor Avv.;

\ )1-

Data Udienza: 24/06/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 luglio 2014, la Corte di appello di Genova, in
funzione di giudice dell’esecuzione, in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2004 che aveva determinato la reviviscenza della
normativa antecedente la modifica dell’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd.
“Jervolino – Vassalli”), rideterminava in anni 13, mesi due giorni 20 di reclusione
ed euro 61 mila 533 di multa la pena inflitta a Dernaoui Khalid con le sentenze
del Gip del tribunale di Pavia del 26 gennaio 2010, irrevocabile il 23 maggio

gennaio 2014, unite in continuazione, tutte aventi ad oggetto reati concernenti
l’importazione, la detenzione e la cessione illecita di sostanze stupefacenti di tipo
hashish.
2.

Con le sentenze indicate, Dernaoui era stato condannato alla pena

complessiva di anni 15 mesi due giorni 20 di reclusione ed euro 61.533 di multa.
Ai fini dell’applicazione della continuazione, il reato più grave era stato ritenuto
quello giudicato dal Gip del Tribunale di Pavia, che aveva inflitto la pena
complessiva di anni 15 di reclusione ed euro 60.000 di multa, senza indicazione
della pena base e degli aumenti di pena operati per le ritenute aggravanti (artt.
80 comma 2 e 73 comma 6 d.P.R. cit.).
3. Il giudice dell’esecuzione, rideterminava la pena base in anni sei di
reclusione, pari al massimo edittale previsto dall’art. 73 d.p.r. 309 del 1990
attualmente vigente, tenendo conto del quantitativo considerevole di hashish
importato (oltre 1 tonn.), del carattere sistematico dell’attività delittuosa del
condannato e dei correi, del numero delle persone coinvolte. A detta pena
applicava un aumento di tre anni per l’aggravante del quantitativo ingente ed
anni tre ex art. 73 comma 6. Manteneva inalterati gli aumenti operati a titolo di
continuazione e la pena pecuniaria in quanto compresa nel limite edittale
vigente.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato,
personalmente, e ne chiede l’annullamento per violazione di legge e mancanza,
manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Ritiene il ricorrente
che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena applicando
un principio di calcolo meramente aritmetico proporzionalistico senza nessuna
valutazione di merito. Contesta la mancata rivalutazione degli aumenti di pena a
titolo di continuazione con i reati satellite.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del
ricorso, limitatamente alla omessa rideterminazione della pena pecuniaria ed agli
aumenti per la continuazione, senza che ne fossero spiegate le ragioni, come
invece era stato fatto per la pena base.
1

2012, e della Corte di appello di Genova del 20 dicembre 2012, irrevocabile il 9

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto. L’ordinanza impugnata nel rideterminare
la pena base non presenta vizi di legittimità. Il giudice dell’esecuzione ha
valutato la gravità dei fatti ed ha indicato in sei anni di reclusione quella congrua
ed adeguata ad essi, alla stregua della più favorevole cornice edittale
applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della
precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte

aggravanti e la continuazione. La valutazione così effettuata, che si riflette
anche sul quantum di pena inflitto per i reati satellite, non presenta violazioni
di legge né è manifestamente illogica. Questa Corte di legittimità ha affermato
costantemente che in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod.
proc. pen. si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla
cosiddetta continuazione esterna, potendo il giudice rideterminare gli aumenti di
pena “ex novo” nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen.” (Sez. 5, n.
11587 del 10/02/2006 (dep. 03/04/2006 ) Rv. 233897; Sez. 1, Sentenza n.
3734 del 27/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208251).
2.

L’applicazione del criterio aritmetico proporzionale richiesto dal

ricorrente, a volte utilizzato da questa Corte nei primi provvedimenti
conseguenti alla sentenza n. 32/2014, è stato abbandonato e deve ritenersi
superato in conseguenza delle coeve sentenze delle Sezioni Unite emesse il
26/2/2015.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Costituzionale n. 32 del 2014. Su di essa ha apportato gli aumenti per le

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