Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30123 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30123 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OBAFUEKO BENEDICT N. IL 12/12/1967
OMORUYI FAITH N. IL 19/10/1974
avverso la sentenza n. 3797/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

RG. 41491/2013 Obafu4o – Omoruyi

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in
relazione al giudizio di responsabilità e all’entità della pena (art.606 lett.b) e), c.p.p.)..
Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, in relazione a tutti i motivi d’appello avendo la Corte ampiamente illustrato le ragioni della congruità
della pena inflitta in considerazione della modalità della condotta e dei precedenti, e all’attendibilità della parte
offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle dei testi Lorenzetti e Peters Boia Themia..
IE ricorsi) vapRt5 dichiaratb quindi inammissibilt Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibile iP ricorsi) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
R

, 25.3.2014

i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la

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