Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30123 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30123 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Vinella Daniele, nato il 10/12/1988;

Avverso l’ordinanza n. 342/2014 emessa il 30/09/2014 dalla Corte di
appello di Bologna;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 24/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30/09/2014 la Corte di appello di Bologna,
quale giudice dell’esecuzione, dichiarava illegittima e non eseguibile la pena
irrogata a Daniele Vinella, con sentenza emessa dal Tribunale di Bologna
1’08/04/2010, in accoglimento parziale dell’istanza proposta dall’esecutato ai
sensi degli artt. 666 e 673 cod. proc. pen.
Si riteneva, in particolare, che la pena irrogata doveva essere

attualmente in vigore, così come riconfigurata dalla sentenza della Corte
costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32. Ne conseguiva la rideterminazione della
pena detentiva originariamente irrogata all’Urso, ai sensi degli artt. 666 e 673
cod. proc. pen.; veniva, invece, lasciata immutata la pena pecuniaria.
Tali ragioni imponevano l’emissione dell’ordinanza in esame.

2. Avverso tale ordinanza l’esecutato proponeva ricorso per cassazione,
deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione ed erronea
applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen.
In questi termini, la sanzione irrogata al Vinella doveva ritenersi illegittima,
atteso che la pena base veniva calcolata tenendo conto di parametri edittali che
non si sarebbero dovuti applicare laddove fossero stati rispettati dal legislatore i
principi costituzionali risultati violati con la sentenza della Corte costituzionale n.
32 del 2014, che erano stati valutati dal giudice dell’esecuzione in termini
esclusivamente aritmetici.
Per queste ragioni, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione doveva
essere annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che l’istanza proposta pone il problema della
disciplina applicabile nelle ipotesi in cui si procede per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014, con cui veniva dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, in quanto ritenuti in contrasto con i principi dì
ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità della pena.
Com’è noto, questa pronunzia della Corte costituzionale aveva eliminato con
efficacia ex tunc la disciplina che aveva introdotto un trattamento più severo per
2

rideterminata nei soli limiti eccedenti la pena edittale prevista dalla norma

lo spaccio delle cosiddette droghe leggere, ripristinando il più mite trattamento
sanzionatorio previgente.
Sulle conseguenze applicative di questa pronunzia si determinava un
contrasto giurisprudenziale in seno a questa Corte che imponeva l’intervento
delle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto,
Rv. 260700).
La questione che era stata demandata alle Sezioni unite, originariamente,
scaturiva dall’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale 5

dell’art. 69 cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Tuttavia, in tale ambito, compulsate sulle conseguenze derivanti dal suddetto
intervento della Corte costituzionale in sede esecutiva, le Sezioni unite si
pronunciavano anche sulle conseguenze della sentenza n. 32 del 2014, nel
frattempo sopravvenuta, affermando i principi di diritto, qui di seguito,
sinteticamente richiamati
Le Sezioni unite, innanzitutto, sulle conseguenze sistematiche prodotte dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, affermavano che, in questo
caso, l’esecuzione della pena deve ritenersi illegittima sia sotto il profilo
oggettivo, in quanto derivante dall’applicazione di una norma di diritto penale
sostanziale dichiarata incostituzionale dopo il passaggio in giudicato della
sentenza, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una parte, non
può essere positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato imposta
dall’art. 27, comma 3, Cost. Infatti, l’illegittimità della pena irrogata costituisce
un ostacolo al perseguimento di tali obiettivi rieducativi, perché viene avvertita
come ingiusta da chi la sta subendo, per essere stata non già determinata dal
giudice nell’esercizio dei suoi legittimi poteri giurisdizionali, ma imposta da un
legislatore che ha violato la costituzione (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014,
P.M. in proc. Gatto, cit.).
Sulla scorta di questa ricostruzione sistematica, le Sezioni unite
affermavano il seguente principio di diritto: «Successivamente a una sentenza
irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una
norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il
trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia
stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione» (cfr. Sez. un., n.
42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. cit.).

2. In questa cornice sistematica, passando a considerare il caso in esame,
deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione era tenuto a compiere una verifica
3

novembre 2012, n. 251, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale

preliminare sulla rilevanza della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna
1’08/04/2010, all’atto della domanda, sulla libertà personale del Vinella, per
essere in effettiva esecuzione la pena derivante da una norma incostituzionale,
verificandone l’incidenza sul suo trattamento sanzionatorio.
A tale operazione preliminare, in caso di esito positivo dell’accertamento,
occorreva fare seguire la rideterminazione della pena irrogata, tenendo conto
della compiuta ricostruzione del fatto contestato al Vinella – così come accertato
nella sentenza presupposta, su cui si era formato il titolo esecutivo di cui si

della commisurazione della sanzione penale.
Tra queste disposizioni andavano valutate, in rapporto alla tipologia della
sostanza stupefacente considerata con riferimento alla posizione processuale del
Vinella, quelle interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014, che ha fatto riespandere – per i fatti illeciti commessi nell’arco temporale
compreso tra il 28/02/2006 e il 06/03/2014 – la previgente disciplina
incriminatrice e le correlate disposizioni sanzionatorie.
Ne discende che laddove, come nel caso di specie, il soggetto risultava
essere stato condannato per un fatto rientrante nel predetto intervallo
temporale, doveva ritenersi esportabile il contenuto delle affermazioni delle
Sezioni unite che si sono richiamate, relativamente all’abrogazione del
trattamento sanzionatorio vigente all’epoca della sentenza, in quanto contrario a
norme costituzionali.
Tale operazione comportava una rivalutazione complessiva del fatto di
reato contestato, che non veniva effettuata in termini congrui dal giudice
dell’esecuzione, tenendo conto dell’originaria verifica giurisdizionale, eseguita nei
confronti del Vinella dal Tribunale di Bologna.
In questa cornice ermeneutica, nel cui ambito non si orientava
correttamente il giudice dell’esecuzione, limitandosi a compiere una
rideterminazione esclusivamente aritmetica della pena originaria, occorre
ribadire il seguente principio di diritto: «Per effetto delle sentenze della Corte
costituzionale nn. 251 del 2012 e 32 del 2014, il giudice dell’esecuzione, ove il
trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito, deve
rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento
“correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli
avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i
limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da
quelle dichiarate incostituzionali» (cfr. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014,
Schettino, Rv. 261581).

4

controverte – e delle norme applicabili al momento della decisione sotto il profilo

Invero, posto che l’operazione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. è il
frutto di una scelta che il giudice della cognizione compie, attraverso una
discrezionalità guidata, in un ambito edittale predefinito, è evidente che il
mutamento della cornice derivante dalla declaratoria di incostituzionalità rendeva
necessaria – anche attesa la tipologia di stupefacente per la quale era stata
irrogata la pena al Vinella – una rivalutazione piena di tale profilo sanzionatorio,
che imponeva di tenere conto del fatto di reato, così come accertato in sede di
cognizione, non già nei termini esclusivamente matematici espressi da tale

A ben vedere, l’inadeguatezza del vaglio della pena edittale quantificata
nell’originario giudizio emerge dalla motivazione dello stesso provvedimento, nel
quale, a pagina 1, senza alcun riferimento al mutamento complessivo della
cornice edittale nella quale la condotta ascritta al Vinella andava inserita, ci si
limitava ad affermare che il trattamento sanzionatorio andava rideterminato nei
soli limiti di eccedenza della pena detentiva irrogata.

3. Per questi motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio
alla Corte di appello di Bologna affinché provveda a un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di
Bologna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2015.

giudice (cfr. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, cit.).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA