Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30122 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30122 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBERGAMO NADIR N. IL 15/05/1984
avverso l’ordinanza n. 245/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
26/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/06/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 giugno 2014, il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
presentata da Nadir Alberganno, diretta ad ottenere la rideternninazione della
pena in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2004
che aveva determinato la reviviscenza della normativa antecedente la modifica
dell’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd. “Jervolino – Vassalli”), ritenendo non
illegale e non incongrua rispetto alla gravità concreta del fatto la pena irrogata

del giudizio abbreviato, ridotta per il rito), rientrante nella nuova cornice edittale
dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato,
a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per mancanza ed
illogicità della motivazione. Ritiene il difensore, richiamando la sentenza delle
Sezioni Unite Gatto del 25/5/2014, che il giudice della cognizione aveva fissato la
pena base in anni sei di reclusione corrispondente all’epoca al minimo della pena
prevista dalla norma incriminatrice, e non in anni quattro come ritenuto dal
giudice dell’esecuzione. Era contrario al senso di giustizia che il giudice
dell’esecuzione avesse considerato congrua la pena oggi corrispondente al
massimo edittale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Sul tema proposto – oggetto di contrastanti orientamenti
giurisprudenziali – sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con le
coeve sentenze 26 febbraio 2015, ricorrenti Jazouli, Sebbar e Marcon, hanno risolto i
dubbi circa la possibilità di applicazione della disciplina più favorevole in sede esecutiva,
quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale richiamata.

2. È stato quindi accolto il principio per cui pena illegale non è solo quella superiore
alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto della pronuncia di
incostituzionalità, ma anche quella applicata in base alla sanzione prevista dalla norma
incostituzionale. In particolare, si rileva che la sentenza Sebbar, esprimendo un principio
applicabile anche in sede esecutiva, ha rilevato: “la valutazione discrezionale del giudice
nella individuazione della pena in concreto da applicare non può prescindere dagli
“indicatori astratti” (il minimo e il massimo edittale) che il legislatore gli ha fornito. È
nell’ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua
valutazione. Con la conseguenza che se detto spazio muta (si restringe o si dilata),

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(pena base anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa inflitta nell’ambito

mutano inevitabilmente i parametri entro i quali la valutazione in concreto deve essere
effettuata. Per altro, in tema di sostanze stupefacenti, tale spazio sanzionatorio, con il
ripristino della distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, conseguente alla
sentenza del Giudice delle leggi n. 32 del 2014, è stato sensibilmente ridisegnato,
consentendo, di nuovo, il ricorso ad una forbice edittale (tanto per limitarsi alla sola pena
detentiva) – da due a sei anni di reclusione – di gran lunga meno ampia (e meno severa)
rispetto a quella posta a base delle statuizioni contestate, vale a dire da sei a venti anni
di reclusione (tanto che, come si è anticipato, il massimo della prima corrisponde al

quello tenuto presente al momento delle pronunzie dei giudici del merito e da realizzare,
pertanto, un sostanziale ridimensionamento dello stesso disvalore penale del fatto.
Ed è sostanzialmente per tale ragione che, ad esempio, nella sentenza n.
26340/2014 (Di Maggio), si osserva in particolare che la ripristinata distinzione della
risposta repressiva (che tiene conto della diversa natura delle sostanze stupefacenti),
implicando una così marcata differenza del trattamento sanzionatorio, comporta la
necessità di rideterminare la pena in concreto (a suo tempo) ritenuta congrua ed
applicata. Invero, una volta mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve
inderogabilmente riesercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod.
pen ”
3. Come specifica Sez. 1, Sentenza n. 32 del 2015, il compito di rimuovere tale
illegittimità compete al giudice dell’esecuzione. Quanto ai poteri di intervento di
detto giudice, la citata pronuncia, ricollegandosi alle SU n. 42858 del 2014,
Gatto, ha osservato che esso deve ritenersi dotato dei poteri valutativi necessari
per rimuovere la illegittimità del trattamento sanzionatorio derivante dalle norme
dichiarate costituzionalmente illegittime, fermo restando che nell’esercizio di tale
potere-dovere il giudice dell’esecuzione non ha la stessa libertà del giudice della
cognizione, dovendo procedere nei limiti in cui gli è consentito dalla pronuncia di
merito.
4. L’ordinanza impugnata, affetta da un evidente errore dell’indicazione della
pena base che ne ha falsato le conclusioni, non indica le ragioni specifiche per cui
nel caso concreto la pena base deve essere fissata nel massimo edittale della
pena detentiva e va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al Gip del
Tribunale di Torino affinché proceda alla rideterminazione della pena sulla base
della cornice edittale più favorevole risultante dalla reviviscenza del trattamento
sanzionatorio stabilito per le droghe leggere dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 4, conseguito alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, attenendosi,
per quanto possibile, agli stessi parametri valutativi già applicati dal giudice della
cognizione a norma dell’art. 133 cod. pen..
P.Q.M.
2

minimo della seconda), così da comporre un quadro di riferimento non paragonabile a

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del tribunale
di Torino.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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