Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30121 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30121 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FERDINANDO ANDREA N. IL 11/12/1967
avverso l’ordinanza n. 2261/2012 GIP TRIBUNALE di TIVOLI, del
10/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/site le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 luglio 2014, il giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
presentata da Andrea Di Ferdinando, diretta ad ottenere la rideterminazione
della pena in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del
2004, che aveva determinato la reviviscenza della normativa antecedente la
modifica dell’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd. “3ervolino – Vassalli”),
ritenendo l’inapplicabilità dell’art. 673 del codice di rito e, comunque, carente in

legittima la pena irrogata di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di
multa inflitta nell’ambito del giudizio abbreviato (pena base, anni 6 di reclusione
ed C 27.000 di multa, ridotta per le generiche ed il rito), rientrante nella nuova
cornice edittale dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990. Ad avviso del giudicante, l’unica
ipotesi di intervento concerneva l’irrogazione di una pena superiore all’attuale
massimo edittale. Nel caso di specie la pena irrogata rientrava nella cornice
edittale attualmente prevista e, comunque, era congrua e proporzionata al fatto
commesso (coltivazione e detenzione di droga).
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione Andrea di
Ferdinando, a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per
violazione di legge. Ritiene il difensore che la rideterminazione della pena
rientrava nelle specifiche competenze del giudice dell’esecuzione e che detto
giudice, essendo illegale la pena irrogata in applicazione di limiti edittali travolti
con effetto ex tunc dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, avrebbe dovuto
effettuare un nuovo giudizio di congruità adeguandola al caso concreto.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto. Il giudice dell’esecuzione ha provveduto alla
rideterminazione della pena come richiesto dal ricorrente, adeguandosi al principio
espresso della Corte Costituzionale, ed ha ritenuto la pena irrogata

equa e

proporzionata al disvalore del fatto, indicando i parametri (precedenti del condannato,
condotta, principio attivo) cui si è attenuto. Nel ricorso il difensore contesta
genericamente il procedimento seguito dal giudice dell’esecuzione, ma non indica le
specifiche ragioni per cui la pena in concreto determinata sia illegale, né spiega perché
non sia congrua.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento
1 Q. M.

i

capo al giudice la possibilità di modificare la sentenza irrevocabile essendo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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