Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30119 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30119 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAIDIC GIUSEPPE N. IL 31/08/1986
BONA BIAGIO N. IL 31/12/1988
avverso la sentenza n. 5197/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
R.G. 35721/2013 Braidic — Bona
Osserva
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, riproponendo la censura concernente
l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di mera reiterazione della censura già sottoposta al giudice
del gravame e da questi rigettata con motivazione incensurabile in questa sede; infatti, la Corte territoriale ha
ampiamente motivato anche con riferimento all’attenuante in questione, specificando perché nel caso di
specie si è ritenuto del tutto insussistente il “danno di particolare tenuità” che avrebbe consentito l’applicazione
della citata attenuante (v.pag. 5 della motivazione in riferimento alla somma di euro 100,00)
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
E
000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
25.3.2014
Il ricorso è inammissibile.