Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30119 del 25/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30119 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDIC GIUSEPPE N. IL 31/08/1986
BONA BIAGIO N. IL 31/12/1988
avverso la sentenza n. 5197/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

R.G. 35721/2013 Braidic — Bona

Osserva

I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, riproponendo la censura concernente
l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di mera reiterazione della censura già sottoposta al giudice
del gravame e da questi rigettata con motivazione incensurabile in questa sede; infatti, la Corte territoriale ha
ampiamente motivato anche con riferimento all’attenuante in questione, specificando perché nel caso di
specie si è ritenuto del tutto insussistente il “danno di particolare tenuità” che avrebbe consentito l’applicazione
della citata attenuante (v.pag. 5 della motivazione in riferimento alla somma di euro 100,00)
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
E

000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
25.3.2014

Il ricorso è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA