Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30118 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30118 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WANDATI CHARLES NJOROGE N. IL 10/03/1970
avverso la sentenza n. 5528/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
RG.35705/2013 Wandati
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, all’attendibilità della parte offesa e alla determinazione della
insiste nell’accoglimento del ricorso, non affetto dal vizio di aspecificità.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice
d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità (attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa che non si è mai sottratta
al contraddittorio; descrizione dei fatti da parte degli operanti) che in ordine alla determinazione della pena, e al
diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
1000 in favore della Cassa delle ammende.
25.3.2014
pena. Con memoria in data 20.2.2014, il difensore dell’imputato, avv.Minniti, ha depositato memoria con la quale