Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30117 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30117 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brindisi nei confronti
di:
1) Caputo Salvatore, nato il 28/05/1963;

Avverso l’ordinanza n. 118/2014 emessa il 07/07/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Brindisi;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 24/06/2015

,

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 07/07/2014 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi,
quale giudice dell’esecuzione, rideterminava la pena inflitta a Salvatore Caputo,
con la sentenza di condanna, emessa dallo stesso organo giurisdizionale il
26/06/2012, divenuta irrevocabile il 09/01/2014, in accoglimento dell’istanza
presentata ai sensi degli artt. 666 e 673 cod. proc. pen.
Si riteneva, in particolare, che la pena irrogata nella sentenza irrevocabile

attualmente in vigore, così come riconfigurata dalla sentenza della Corte
costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, imponeva una rivalutazione complessiva
della sottostante vicenda di merito.
Queste ragioni imponevano l’accoglimento dell’istanza presentata, cui
conseguiva la rideterminazione della pena irrogata con la sentenza di condanna
presupposta in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e 18.000,00 euro
di multa.

2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica di Brindisi ricorreva
per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione ed
erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Si deduceva, in particolare, che il giudice dell’esecuzione aveva
rideterminato la pena irrogata al Caputo sulla base di una valutazione
discrezionale dei parametri edittali, senza tenere conto del fatto che, nel caso di
specie, erano stati rispettati i limiti di legalità della pena inflitta, con la
conseguenza che il provvedimento impugnato era entrato nel merito della
vicenda processuale, ricalcolando le pene in violazione del giudicato formatosi
sulla sentenza presupposta.
Per queste ragioni, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione doveva
essere annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che l’istanza proposta pone il problema della
disciplina applicabile nelle ipotesi in cui si procede per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014, con cui veniva dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vides del

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presupposta, pur rientrando nei parametri edittali previsti dalla norma

d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, in quanto ritenuti in contrasto con i principi di
ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità della pena.
Com’è noto, questa pronunzia della Corte costituzionale aveva eliminato con
efficacia ex tunc la disciplina che aveva introdotto un trattamento più severo per
lo spaccio delle cosiddette droghe leggere, ripristinando il più mite trattamento
sanzionatorio previgente.
Sulle conseguenze applicative di questa pronunzia si determinava un
contrasto giurisprudenziale in seno a questa Corte che imponeva l’intervento

Rv. 260700).
La questione che era stata demandata alle Sezioni unite, originariamente,
scaturiva dall’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale 5
novembre 2012, n. 251, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69 cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Tuttavia, in tale ambito, compulsate sulle conseguenze derivanti dal suddetto
intervento della Corte costituzionale in sede esecutiva, le Sezioni unite si
pronunciavano anche sulle conseguenze della sentenza n. 32 del 2014, nel
frattempo sopravvenuta, affermando i principi di diritto, qui di seguito,
sinteticamente richiamati
Le Sezioni unite, innanzitutto, sulle conseguenze sistematiche prodotte dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, affermavano che, in questo
caso, l’esecuzione della pena deve ritenersi illegittima sia sotto il profilo
oggettivo, in quanto derivante dall’applicazione di una norma di diritto penale
sostanziale dichiarata incostituzionale dopo il passaggio in giudicato della
sentenza, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una parte, non
può essere positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato imposta
dall’art. 27, comma 3, Cost. Infatti, l’illegittimità della pena irrogata costituisce
un ostacolo al perseguimento di tali obiettivi rieducativi, perché viene avvertita
come ingiusta da chi la sta subendo, per essere stata non già determinata dal
giudice nell’esercizio dei suoi legittimi poteri giurisdizionali, ma imposta da un
legislatore che ha violato la costituzione (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014,
P.M. in proc. Gatto, cit.).
Sulla scorta di questa ricostruzione sistematica, qui succintamente
richiamata, le Sezioni unite affermavano il seguente principio di diritto:
«Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma
incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la
rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del
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delle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto,

giudice dell’esecuzione» (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc.
Gatto, Rv. cit.).

2. In questa cornice sistematica, passando a considerare il caso in esame,
deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione era tenuto a compiere una verifica
preliminare sulla rilevanza della sentenza presupposta, emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Brindisi il 26/06/2012, all’atto della domanda, sulla libertà personale
del Caputo, per essere in effettiva esecuzione la pena derivante da una norma
incostituzionale, verificandone l’incidenza sul suo trattamento sanzionatorio.

A tale operazione preliminare, in caso di esito positivo dell’accertamento,
occorreva fare seguire la rideterminazione della pena irrogata, tenendo conto
della compiuta ricostruzione del fatto delittuoso contestato al Caputo – così come
accertato nella sentenza presupposta, su cui si era formato il titolo esecutivo di
cui si controverte – e delle norme applicabili al momento della decisione sotto il
profilo della commisurazione della sanzione penale.
Tra queste disposizioni andavano valutate, in rapporto alla tipologia della
sostanza stupefacente considerata con riferimento alla posizione processuale del
Caputo, quelle interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014, che ha fatto riespandere – per i fatti illeciti commessi nell’arco temporale
compreso tra il 28/02/2006 e il 06/03/2014 – la previgente disciplina
incriminatrice e le correlate disposizioni sanzionatorie.
Ne discende che laddove, come nel caso di specie, il soggetto risultava
essere stato condannato per un fatto rientrante nel predetto intervallo
temporale, doveva ritenersi esportabile il contenuto delle affermazioni delle
Sezioni unite che si sono richiamate, relativamente all’abrogazione del
trattamento sanzionatorio vigente all’epoca della sentenza, in quanto contrario a
norme costituzionali.
Tale operazione comportava una rivalutazione complessiva del fatto di
reato contestato, che veniva effettuata in termini congrui dal G.I.P. del Tribunale
di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione, tenendo conto dell’originaria verifica
giurisdizionale, eseguita nei confronti del Caputo.
In questa cornice ermeneutica, nel cui ambito si orientava correttamente il
giudice dell’esecuzione, non limitandosi a compiere una rideterminazione
esclusivamente aritmetica della pena originaria, occorre ribadire il seguente
principio di diritto: «Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 251
del 2012 e 32 del 2014, il giudice dell’esecuzione, ove il trattamento
sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito, deve rideterminare la
pena in favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare
non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di
4

Ì

accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di
cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali»
(cfr. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, Rv. 261581).
Invero, posto che l’operazione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. è il
frutto di una scelta che il giudice della cognizione compie, attraverso una
discrezionalità guidata, in un ambito edittale predefinito, è evidente che il
mutamento radicale della cornice derivante dalla declaratoria di incostituzionalità
rendeva necessaria – anche attesa la tipologia di sostanza stupefacente per la

sanzionatorio, che imponeva di tenere conto del fatto di reato, così come
accertato in sede di cognizione (cfr. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino,
cit.).
Nel caso in esame, l’adeguatezza del vaglio della pena edittale quantificata
nell’originario giudizio emerge dall’articolata motivazione dello stesso
provvedimento, nella quale, nelle pagine 2-4, veniva compiuta un’approfondita
analisi della cornice edittale nelle quale la condotta delittuosa ascritta al Caputo
andava inserita, tenuto conto delle modalità di accertamento dell’illecito che gli
veniva contestato e della tipologia di sostanza stupefacente detenuta,
effettuandosi una corretta rideterminazione della pena originariamente irrogata
nei suoi confronti in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e 18.000,00
euro di multa.

3. Per questi motivi, il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Brindisi deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24 giugno 2015.

quale era stata irrogata la pena al Caputo – una rivalutazione piena di tale profilo

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