Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30114 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30114 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brindisi nei confronti
di:
1) Flore Mario, nato il 18/07/1970;

Avverso l’ordinanza n. 78/2014 emessa il 07/07/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Brindisi;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 24/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 07/07/2014 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi,
quale giudice dell’esecuzione, rideterminava la pena inflitta a Mario Flore con due
sentenze divenute irrevocabili, in accoglimento dell’istanza presentata ai sensi
degli artt. 666 e 673 cod. proc. pen. Tali sentenze risultavano emesse dal
Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, il 16/04/2009, nonché dalla
Corte di appello di Lecce il 12/10/2012.

rientrando nei parametri edittali previsti dalla norma attualmente in vigore, così
come riconfigurata dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n.
32, imponeva una rivalutazione complessiva delle sottostanti vicende di merito.
Tali ragioni processuali imponevano l’accoglimento dell’istanza presentata,
cui conseguiva la rideterminazione della pena irrogata con sentenza emessa dal
Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, il 16/04/2009, in mesi nove di
reclusione e 3.000,00 euro di multa, nonché la rideterminazione della pena
irrogata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 12/10/2012 in
anni due e mesi otto di reclusione e 20.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica di Brindisi ricorreva
per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione ed
erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen.
Si deduceva, in particolare, che il giudice dell’esecuzione aveva
rideterminato la pena irrogata al Flore sulla base di una valutazione discrezionale
dei parametri edittali, senza tenere conto del fatto che, nel caso di specie, erano
stati rispettati i limiti di legalità della pena inflitta, con la conseguenza che il
provvedimento impugnato era entrato nel merito della vicenda processuale,
ricalcolando le pene in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza
presupposta.
Per queste ragioni, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione doveva
essere annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che l’istanza proposta pone il problema della
disciplina applicabile nelle ipotesi in cui si procede per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2

Si riteneva, in particolare, che la pena irrogata nelle due sentenze, pur

2014, con cui veniva dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del
di. 30 dicembre 2005, n. 272, in quanto ritenuti in contrasto con i principi di
ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità della pena.
Com’è noto, questa pronunzia della Corte costituzionale aveva eliminato con
efficacia ex tunc la disciplina che aveva introdotto un trattamento più severo per
lo spaccio delle cosiddette droghe leggere, ripristinando il più mite trattamento
sanzionatorio previgente.
Sulle conseguenze applicative di questa pronunzia si determinava un
contrasto giurisprudenziale in seno a questa Corte che imponeva l’intervento

delle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto,
Rv. 260700).
La questione che era stata demandata alle Sezioni unite, originariamente,
scaturiva dall’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale 5
novembre 2012, n. 251, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69 cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Tuttavia, in tale ambito, compulsate sugli effetti del suddetto intervento della
Corte costituzionale in sede esecutiva, le Sezioni unite si pronunciavano anche
sulle conseguenze della sentenza n. 32 del 2014, nel frattempo sopravvenuta,
affermando i principi di diritto, qui di seguito, sinteticamente richiamati
Le Sezioni unite, innanzitutto, sulle conseguenze sistematiche prodotte dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, affermavano che, in questo
caso, l’esecuzione della pena deve ritenersi illegittima sia sotto il profilo
oggettivo, in quanto derivante dall’applicazione di una norma di diritto penale
sostanziale dichiarata incostituzionale dopo il passaggio in giudicato della
sentenza, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una parte, non
può essere positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato imposta
dall’art. 27, comma 3, Cost. Infatti, l’illegittimità della pena irrogata costituisce
un ostacolo al perseguimento di tali obiettivi rieducativi, perché viene avvertita
come ingiusta da chi la sta subendo, per essere stata non già determinata dal
giudice nell’esercizio dei suoi legittimi poteri giurisdizionali, ma imposta da un
legislatore che ha violato la costituzione (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014,
P.M. in proc. Gatto, cit.).
Sulla scorta di questa ricostruzione sistematica, le Sezioni unite
affermavano il seguente principio di diritto: «Successivamente a una sentenza
irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una
norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il
trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia

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t

stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione» (cfr. Sez. un., n.
42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. cit.).

2. In questa cornice sistematica, passando a considerare il caso in esame,
deve rilevarsi che il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione,
era tenuto a compiere una verifica preliminare sulla rilevanza delle due sentenze
presupposte – emesse dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, il
16/04/2009 e dalla Corte di appello di Lecce il 12/10/2012 – all’atto della

pena derivante da una norma incostituzionale, verificandone l’incidenza sul suo
trattamento sanzionatorio.
A tale operazione preliminare, in caso di esito positivo dell’accertamento,
occorreva fare seguire la rideterminazione della pena irrogata, tenendo conto
della compiuta ricostruzione dei fatti delittuosi contestati al Flore – così come
accertati nelle sentenze presupposte, sulle quali si era formato il titolo esecutivo
di cui si controverte – e delle norme applicabili al momento della decisione sotto
il profilo della commisurazione della sanzione penale.
Tra queste disposizioni andavano valutate, in rapporto alla tipologia della
sostanza stupefacente considerata con riferimento alla posizione processuale del
Fiore, quelle interessate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,
che ha fatto riespandere – per i fatti illeciti commessi nell’arco temporale
compreso tra il 28/02/2006 e il 06/03/2014 – la previgente disciplina
incriminatrice e le correlate disposizioni sanzionatorie.
Ne discende che laddove, come nel caso di specie, il Flore era stato
condannato per fatti rientranti nel predetto intervallo temporale, doveva ritenersi
esportabile il contenuto delle affermazioni delle Sezioni unite che si sono
richiamate, relativamente all’abrogazione del trattamento sanzionatorio vigente
all’epoca della sentenza, in quanto contrario a norme costituzionali.
Tale operazione comportava una rivalutazione complessiva dei fatti di reato
contestati, che veniva effettuata in termini congrui dal giudice dell’esecuzione,
tenendo conto delle originarie verifiche giurisdizionali, eseguite nei confronti del
Flore.
In questa cornice ermeneutica, nel cui ambito si orientava correttamente il
G.I.P. del Tribunale di Brindisi, occorre ribadire il seguente principio di diritto:
«Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 251 del 2012 e 32 del
2014, il giudice dell’esecuzione, ove il trattamento sanzionatorio non sia stato
ancora interamente eseguito, deve rideterminare la pena in favore del
condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto
predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di
4

domanda, sulla libertà personale del Fiore, per essere in effettiva esecuzione la

e

valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in
applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali» (cfr. Sez. 1,
n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, Rv. 261581).
Invero, posto che l’operazione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. è il
frutto di una scelta che il giudice della cognizione compie, attraverso una
discrezionalità guidata, in un ambito edittale predefinito, è evidente che il
mutamento radicale della cornice derivante dalla declaratoria di incostituzionalità
rendeva necessaria – anche attesa la tipologia di sostanza stupefacente per la

una rivalutazione piena di tale profilo sanzionatorio, che imponeva di tenere
conto dei singoli fatti di reato, così come erano stati accertati nelle stesse sedi di
cognizione (cfr. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, cit.).
Ricostruito in questi termini l’ambito sistematico nel quale inserire
l’intervento giurisdizionale in esame, l’adeguatezza del vaglio della pena edittale
quantificata nei sottostanti giudizi di merito emerge dall’articolata motivazione
dello stesso provvedimento impugnato, nelle cui pagine 3-5 veniva effettuata
un’approfondita analisi della cornice edittale nelle quale le condotte ascritte al
Flore andavano inserite, tenuto conto delle modalità di accertamento dell’illecito
che gli veniva contestato e della tipologia di sostanza stupefacente detenuta
dall’esecutato.

3. Per questi motivi, il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Brindisi deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2015.

quale era stata irrogata la pena al Flore nelle sottostanti vicende processuali –

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