Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30112 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30112 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da ALBERGAMO Luigi, nato a Caltagirone il 09/06/1959,
avverso l’ordinanza emessa in data 16/07/2014 dal Tribunale di Torino.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 24/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 maggio 2012, irrevocabile il 22 settembre 2012, Luigi
ALBERGAMO è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Torino alla pena di 4 anni di reclusione e 17.333,00 euro di multa per il reato di cui
agli artt. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990, riferito a droghe leggere.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, decidendo quale giudice
condannato per effetto di Corte cost. n. 32 del 2014.
A ragione ha osservato che i gravissimi precedenti penali, anche specifici
dell’ALBERGAMO, e l’importanza dell’episodio consentivano di ritenere la pena inflitta
non solo non illegale, ma sostanzialmente congrua.
2. Ha proposto ricorso i ALBERGAMO Luigi con atto personale e a mezzo del
difensore avv. Roberto Caranzano chiedendo l’annullamento della ordinanza.
Denunzia:
2.1. con il ricorso personale, che, contrariamente a quanto affermato nel
provvedimento impugnato, non era mai stato processato prima per reati in materia di
stupefacenti;
2.2. con il ricorso del difensore, richiamando sez. U, n. 42858 del 29/05/2014,
Gatto, che l’ordinanza era affetta da manifesta illogicità, la pena inflitta risultando, a
seguito di Corte cost. n. 32 del 2015, ingiusta perché calcolata in base a parametri
edittali dichiarati costituzionalmente illegittimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697, risolvendo il contrasto al
quale ha pure fatto riferimento il ricorrente, ha affermato il principio che, quando,
successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la
dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale, ancorché diversa da
quella incriminatrice, ma comunque incidente sulla commisurazione della pena in
espiazione, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare il trattamento sanzionatorio in
favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a
contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento
e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in
applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali (o comunque
derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono
l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente “medio tempore” approvate dal
legislatore).
Nel caso in esame rileva dunque, con riferimento al trattamento sanzionatorio

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dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena avanzata dal

previsto per le droghe cosiddette leggere, Corte cost. n. 32 del 2014 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle modifiche recate all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dal
d.l. n. 272 del 2005 convertito in legge n. 46 del 2006, ristabilendo per l’ipotesi del
comma 1-bis, che interessa nel caso in esame, i previgenti limiti edittali.
Con le decisioni in data 26/02/2015, nei procedimenti r.g.n. 22621/2014 3azouli;
r.g.n. 49591 Marcon; r.g.n. n. 48107/2013 Sebbar, le Sezioni Unite, hanno quindi
affermato: che per i delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi a droghe
dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 deve essere
rideterminata in mitlus, avuto riguardo ai più favorevoli limiti edittali, anche nel caso
in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile (Sez. U, informazione
provvisoria n. 5 del 2015); che tanto vale altresì nel caso in cui tali delitti siano stati
ritenuti in continuazione, parimenti dovendo essere rideterminata per detti reati satellite la pena alla luce della più favorevole cornice edittale (Sez. U, n. 22471 del
22/02/2015, Marcon); che analoghe rideterminazioni devono essere effettuate in sede
esecutiva, allorché si tratti di pene applicate con sentenze irrevocabili prima della
pronunzia d’illegittimità costituzionale, «attraverso la rinegoziazione dell’accordo tra le
parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione che viene interessato attraverso l’incidente
di esecuzione attivato dall’interessato o dal Pubblico ministero», in sintonia con quanto
previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, informazione provvisoria n. 6
del 2015).
E Sez. U, n. 22471 del 22/02/2015, Marcon (le altre sentenze non risultano ad
oggi depositate) ha, in particolare, stigmatizzato che «Invero, l’unico, obiettivo
indicatore della gravità di un reato è il trattamento sanzionatorio previsto dal
legislatore, il quale – evidentemente – modula la pena edittale a seconda del disvalore
che ritiene di attribuire alle ipotesi criminose, che egli stesso ha enucleato. Né
potrebbe essere diversamente, in quanto il giudice non può sostituirsi al legislatore, al
quale ultimo soltanto spetta decidere, nell’esercizio della funzione sovrana di
produzione del diritto, se una condotta contraria alla legge debba essere punita (e
quindi qualificata) più o meno gravemente di un’altra (cfr. Sez. U, n. 15 del
26/11/1997, Varnelli, Rv. 209485-209487)». «Va da sé che, sulla valutazione in
astratto compiuta dal legislatore (e di seguito ad essa), si innesta la valutazione in
concreto compiuta dal giudice di merito, il quale ha conosciuto tanto il fatto-reato,
quanto il suo autore (di persona e/o attraverso gli atti), e che, dunque, è in grado di
determinare, nello specifico, il trattamento sanzionatorio da applicare». Certamente,
dunque, «Come ebbe […] a chiarire, in una risalente sentenza, la Corte costituzionale
(sent. n. 15 del 1962), l’individuazione della pena da parte del giudice non può
prescindere dalla considerazione della gravità del reato e della personalità del reo».
«Ma, come è ovvio, la valutazione discrezionale del giudice nella individuazione della
pena in concreto da applicare non può prescindere dagli “indicatori astratti” (il minimo
e il massimo edittale) che il legislatore gli ha fornito. È nell’ambito di quello spazio
sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua valutazione. Con la conseguenza

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c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di patteggiamento sulla base di normativa

che se detto spazio muta (si restringe o si dilata), mutano inevitabilmente i parametri
entro i quali la valutazione in concreto deve essere effettuata».
3. A tali principi, che il Collegio condivide perché assicurano un controllo di
effettiva legalità della pena, non si è attenuto il provvedimento impugnato, che, avuto
riguardo alle diverse cornici edittali, ha mantenuto ferma la pena inflitta nonostante
questa corrispondesse all’epoca al minimo edittale e rappresenti oggi, invece, il
d’illegittimità costituzionale e di adeguare la pena ai mutati parametri. Né agli atti
risulta la motivazione della sentenza di merito, che il giudice dell’esecuzione avrebbe
dovuto puntualmente valutare.
4. L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata, con rinvio al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino perché, proceda a nuovo
esame, rideterminando la pena inflitta al ricorrente, non necessariamente in termini
matematicamente proporzionati, ma tenendo comunque conto della sensibilissima
differenza delle cornici edittali a suo tempo considerate e quelle invece applicabili per
effetto di Corte cost. n. 32 del 2014 e alla luce delle non sovvertibili valutazioni del
giudice della cognizione in ordine alla concreta gravità del reato, sia espresse sia
implicitamente desumibili dai criteri di determinazione della pena adottati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale
di Torino.
Così deciso il 24 giugn 2015
Il consigliere est sore

Il Presidente

massimo: così sostanzialmente eludendo il dovere di prendere atto della declaratoria

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