Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30108 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30108 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOLICI ELJON N. IL 13/12/1989
avverso la sentenza n. 955/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C r i O itk tctrt t hpo tuat,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Kolici Eljon, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza
di applicazione della pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 13
comma 13 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, pronunciata dal Tribunale di Vicenza in
data 24.10.2013, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione sia agli artt. 143 e 450 e segg. cod.proc.pen., sotto il profilo della
mancata nomina di un interprete e dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza di convalida dell’arresto e degli atti successivi del processo al

elezione di domicilio (primo motivo), sia all’art. 129 del codice di rito sotto il
profilo della natura carente e lacunosa della motivazione sull’insussistenza di
cause di proscioglimento.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L Il ricorso è inammissibile in entrambe le sue deduzioni.
2. Risulta dagli atti del fascicolo (ai quali questa Corte è legittimata ad accedere
allorché le violazioni di legge dedotte nel ricorso si risolvano in errores in
procedendo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) del codice di rito, essendo in
tal caso la Corte dì cassazione giudice del fatto processuale: Sez. Un. n. 42792
del 31/10/2001, Rv. 220092; Sez. 1 n. 8521 del 9/01/2013, Rv. 255304), e in
particolare dal verbale dell’udienza del 24.10.2013 in cui, convalidato l’arresto
dell’imputato eseguito in flagranza di reato, il rito direttissimo è stato definito
con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e
segg. cod.proc.pen., che il Kolici hà dichiarate,. di “bene tórnpréndéfè é parlare la
lingua italiana” e ha nominato proprio difensore di fiducia l’avv. Iannettì,
presente in udienza, con revoca di ogni altra precedente nomina difensiva.
Non sussistono, pertanto, le lamentate violazioni del diritto di difesa, non
essendo configurabile, in particolare, alcun interesse ad eccepire un difetto dì
notifica riguardante un difensore che la stessa parte interessata ha revocato,
facendosi assistere da altro difensore di fiducia, così che il motivo di doglianza si
rivela manifestamente infondato.
3. Costituisce orientamento costante di questa Corte che la sentenza del giudice
di merito che applichi la pena su richiesta delle partì può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se la
sussistenza di una causa di proscioglimento o non punibilità ex art. 129
cod.proc.pen. appaia evidente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 5 n.
31250 del 25/06/2013, RV. 256359; Sez. 4 h. 30867 dél 17/06/2011, Rv.
250902); nel caso di specie, la motivazione – necessariamente sintetica – del
1

cpj

difensore di fiducia avv. Gian Paolo Cappelletti, nominato in sede di verbale di

Tribunale ha dato atto dell’evidenza (invece) della responsabilità dell’imputato in
ordine al reato ascritto, richiamando gli atti d’indagine che ne supportano la
prova, così che la doglianza del tutto generica del ricorrente non supera la soglia
dell’ammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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