Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30107 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30107 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA COGNATA FABIO N. IL 25/08/1979
avverso la sentenza n. 3011/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

RG 35520/2013 La Cognata
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la carenza di motivazione in ordine alla
sussistenza del reato di ricettazione.
I motivi di ricorso ripropongono in modo del tutto generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, e pertanto sono da considerarsi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le

nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cass. Sez. 2,
27.2.97, Savic, 207313), e che – in tal caso – la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene affermata sulla base
della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso
non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere
la cosa provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176/07; Sez.II, n.15757/03; Sez.II, n. 1176/03); rileva il Collegio che la Corte
territoriale, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle
risultanze processuali, ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, e non di quella di furto,
posto che l’imputato non ha fornito alcuna circostanza utile alla ricostruzione dei fatti nel senso indicato dalla difesa, e
quindi ai tempi e alle modalità dell’asserito furto.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
5.3.2014

esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,

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