Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30106 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30106 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDAO MAFARY N. IL 16/04/1984
avverso la sentenza n. 3739/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
R.G. 35511/2013 Ndao
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena e al diniego
dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. e delle attenuanti generiche
E’, infatti, sufficiente osservare che trattasi di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, anche in
riferimento alla dosimetria della pena e al diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.e
delle attenuanti generiche in considerazione della personalità dell’imputato e del non
esiguo valore della merce.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
, 25.3.2014
Il ricorso è inammissibile.