Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30106 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30106 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALI MOHAMED N. IL 27/10/1986
avverso l’ordinanza n. 8773/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 16/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ps, O E p.ro p by t,:” kko am., L ‘L
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Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.04.2014 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha
rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione in carcere formulate ex
artt. 47 e 47-ter ord.pen. da Alì Mohamed in relazione alla pena residua da
espiare di anni 1 mesi 4 di reclusione inflitta per i reati di furto aggravato e di
ricettazione, rilevando l’irreperibilità del condannato, non comparso in udienza,
in quanto la residenza indicata in Milano, via Molise 16, era risultata – sulla base
delle informazioni di polizia – corrispondere a un civico inesistente, con

scontare la pena.
2. Ricorre per cassazione Alì Mohamed, personalmente, deducendo violazione di
legge edn riguardo all’ertóhea individuazione del luogo di esecuzíone della
misura alternativa, allegando di aver depositato in data 26.11.2013
documentazione attestante il proprio cambio di residenza – trasferita in San
Giuliano Milanese, via della Resistenza 8/c – rispetto a quella indicata nell’istanza
presentata ai sensi dell’art, 656 comma 6 cod:proc.pen.; ribadisce perciò la
sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiestì.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il gravame non soddisfa il requisito dell’autosufficienza laddove non dimostra
l’eseguito deposito, allegato nel ricorso, della documentazione attestante
l’avvenuto cambio di residenza, rispetto a quella indicata nell’istanza originaria di
ammissione alla MiS-Ufa alternativa, prima dalla decisióna dal Tribunala di
sorveglianza; né la prova di tale deposito emerge dalla consultazione degli atti
del fascicolo, ai quali questa Corte è legittimata ad accedere in relazione alla
natura (anche) processuale del vizio dedotto (Sez. Un. n. 42792 del 31/10/2001,
Rv. 220092) ; nel quale è rinvenibile, in allegato all’istanza di sospensione
dell’esecutività dell’ordinanza qui impugnata proposta dal ricorrente, una
comunicazione di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica recante la
data del 14.03.2013 indirizzata dal comune di San Giuliano Milanese a persona
corrispondente alle generalità del ricorrente, che tuttavia non reca alcun timbro,
attestazione o ricevuta di avvenuto deposito in cancelleria o di spedizione
all’ufficio giudiziario (in ipotesi) destinatario.
La mancata allegazione documentale della circostanza dedotta a sostegno
dell’unico motivo di gravame (che è costituita non dalla variazione di residenza
ma dalla prova della sua tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria che
procede) rende inammissibile la doglianza (Sez. 2 n. 26725 de111/03/2013, Rv.
1

conseguente mancanza di un domicilio dove il reo potesse essere ammesso a

256723).
3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
PQMi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 21 aprile 2015

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