Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30105 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30105 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANIERI TULLIO N. IL 25/05/1977
avverso l’ordinanza n. 2/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. U. 15Z u us v t kr i sL L u
Avot ‘øvt,

Uditi difensor Avv.;

r0

zt

Data Udienza: 08/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8.07.2014 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato
l’incidente di esecuzione e l’istanza di restituzione nel termine per appellare la
sentenza di condanna pronunciata il 19.07.2001 dal Tribunale di Grosseto,
sezione distaccata di Orbetello, proposti da Ranieri Tullio, rilevando la ritualità
della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza eseguita il 5.01.2002
nell’ultimo domicilio eletto dall’imputato presso il difensore di fiducia, e ritenendo
provata la conoscenza del relativo procedimento da parte del Ranieri, in quanto

il Ranieri aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza quantomeno in sede di
revoca della sospensione condizionale della pena dalla stessa irrogata,
pronunciata in sua presenza con successiva sentenza 2.03.2010 del Tribunale di
Arezzo; la Corte territoriale dichiarava inoltre inammissibili le contestazioni
sollevate dal Ranieri con riguardo ai presupposti della revoca del beneficio di cui
all’art. 163 cod. pen., in quanto non tempestivamente fatte valere mediante
l’impugnazione della sentenza.
2. Ricorre per cassazione Ranieri Tullio, a mezzo del difensore, deducendo due
motivi di gravame.
Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt.
670 comma 1, 548 comma 3, 175 comma 2 cod.proc.pen., censurando la
mancata restituzione nel termine per l’impugnazione nonostante la nullità
dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti
per difetto di una valida notifita Z
– iorie della stessa, irritualmente eseguita presso
il difensore di fiducia pur avendo il Ranieri eletto domicilio in luoghi diversi dallo
studio dell’avv. Fabiana Di Vincenzo; lamenta l’omessa conoscenza effettiva del
processo a suo carico, non ricavabile dalla revoca della sospensione condizionale
della pena avvenuta in altro giudizio.
Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art.
676 cod.proc.pen., censurando il mancato accoglimento dell’istanza di
declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il quale era
stato condannato a pena sospesa, successivamente revocata con statuizione
illegittima a fronte del decorso dei due anni previsti dalla legge prima della
commissione del nuovo reato.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, Chiederidò il rigettò
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni e deve essere rigettato.
2.

La motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto rituale la

notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna pronunciata ,.
1

svoltosi con la costante assistenza del difensore di fiducia, dando atto altresì che

nei confronti del Ranieri il 19.07.2001 dalla sezione distaccata di Orbetello del
Tribunale di Grosseto, eseguita nell’ultimo domicilio eletto dall’imputato presso il
difensore di fiducia avv. Fabiana Di Vincenzo, risulta giuridicamente ineccepibile;
lo stesso ricorrente ha dato atto, alla pagina 3 del ricorso, che l’elezione di
domicilio nello studio del difensore era contenuta nella procura speciale
(conferita allo stesso avv. Di Vincenzo) depositata agli atti dei processo il
15.01.1998, dopo l’interrogatorio reso dal Ranieri il 12.01.1998 nel cui verbale
l’imputato aveva eletto un domicilio diverso (in Napoli, presso l’abitazione di tale

dunque anche la sentenza che ha definito il giudizio, sono stati notificati
all’imputato nell’ultimo domicilio da lui eletto e acquisito agli atti in ordine di
tempo, in conformità al disposto dell’art. 162 del codice di rito, e la sentenza di
condanna è perciò ritualmente divenuta irrevocabile il 19.02.2002 in assenza di
tempestiva impugnazione.
Quanto all’istanza dì restituzione nel termine per impugnare la sentenza,
formulata ai sensi dell’art. 175 comma 2 del codice di rito (nel testo, applicabile
ratione temporís, antecedente la novella di cui alla legge n. 67 del 2014),
l’ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto,
affermato da questa Corte, per cui la notifica dell’estratto della sentenza
contumaciale nel domicilio volontariamente eletto dall’imputato presso lo studio
del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che il
condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e
del provvedimento di condanna (Sez. 2 n. 43436 del 27/06/2013, Rv. 256727),
essendo onere dell’interessato allegare le ragioni in grado di vincere la
presunzione per cui, in forza del dovere deontoldgico del difensóté di far
pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica in tale
domicilio eletto comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da
parte dell’interessato (Sez. 2 n. 52131 del 25/11/2014, Rv. 261965; sez. 5 n.
25406 del 15/02/2013, Rv: 256316).
Sul punto, il ricorrente si è limitato a dedurre in modo inconferente, come
ragione di (asserita) mancata conoscenza del procedimento, la nullità – che non
sussiste – della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza nel domicilio
eletto nello studio dell’avv. Di Vincenzo, mostrando di confondere il presupposto
dell’istituto della restituzione in termini – che postula l’esistenza di un titolo di
condanna formalmente perfetto, di cui si alleghi, o comunque non si contesti, la
rituale formazione – con quello dell’incidente di esecuzione, diretto invece a
lamentare, ex art. 670 comma 1 cod.proc.pen., la sussistenza di un vizio
patologico che infida la stessa esistenza e corretta formazione del titolo
esecutivo rappresentato dalla sentenza di condanna pronunciata in contumacia
2

Ioimo Marco); correttamente, pertanto, gli atti successivi al 15.01.1998, e

(Sez. 4 n. 39766 del 26/10/2011, Rv. 251927).
La doglianza è dunque complessivamente infondata.
3.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato, fino a rasentare

l’inammissibilità, in quanto si limita a riproporre la medesima questione sulla
erroneità della revoca della sospensione condizionale della pena inflitta per il
reato di guida in stato di ebbrezza giudicato con la sentenza in data 11.11.2003
del GUP del Tribunale di Arezzo, che l’ordinanza gravata ha correttamente
ritenuto preclusa dall’irrevocabilità della statuizione di revoca contenuta nella

punto dal Ranieri, in conformità al principio già affermato da questa Corte (Sez.
1 n. 25389 del 30/05/2014, Rv. 262337) secondo cui la revoca della sospensione
condizionale della pena disposta dal giudice della cognizione con statuizione
divenuta irrevocabile preclude la possibilità di concessione del beneficio da parte
del giudice dell’esecuzione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l’8 aprile 2015

sentenza pronunciata il 2.03.2010 dal Tribunale di Arezzo, non impugnata sul

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA