Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30103 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30103 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AUREI° MICHELE N. IL 25/10/1975
avverso la sentenza n. 453/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
R.G. 35174/2013 D’Aurizio
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, anche in
riferimento al riconoscimento fotografico dell’imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
E’, infatti, sufficiente osservare che trattasi di una doglianza del tutto generica, e