Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30103 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30103 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA FILIPPO UMBERTO N. IL 08/04/1972
avverso l’ordinanza n. 519/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p us 4 ,0 t,e v, k
aAiritAlro

et “uova lac„ AD tUc kroYA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8.10.2013 la Corte d’appello di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato [‘istanza con cui Giuffrida Filippo Umberto
aveva chiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede
esecutiva ex art. 671 cod.proc.pen. tra i reati, costituiti da dieci rapine
commesse tra il 13.05.2009 e il 18.09.2009, giudicati con sentenza della Corte
d’appello di Roma e già unificati in continuazione tra loro dal giudice della
cognizione, e quelli oggetto di altre cinque sentenze riguardanti altrettante

15.09.2009 in Forlì, il 3.08.2009 in Firenze, il 2.04.2009 in Perugia, e nel periodo
compreso tra il 2.02.2007 e 1’11.08.2009 in diverse località ricadenti nella
giurisdizione del Tribunale di Rieti.
La Corte territoriale escludeva la riconducibilità delle violazioni all’esecuzione di
un medesimo, originario, disegno criminoso, ritenendo l’insufficienza
dell’omogeneità dei reati e della loro ravvicinata epoca di commissione, in
località diverse del territorio nazionale, a dimostrare l’esistenza di un programma
criminoso oggetto di deliberazione unitaria, piuttosto che una generica tendenza
e abitudine a delinquere manifestatasi nel tempo mediante la reiterazione delle
condotte delittuose.
2. Ricorre per cassazione Giuffrida Filippo Umberto, a mezzo del difensore,
deducendo due motivi di gravame, coi quali lamenta:
– vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto il profilo della sua
manifesta contraddittorietà rispetto al contenuto della sentenza pronunciata il
21.02.2011 dalla medesima Corte d’appello di Roma, quale giudice della
cognizione, che aveva invece unificato ex art. 81 capoverso cod. pen. le rapine
da essa giudicate commesse dal Giuffrida nel medesimo arco temporale,
compreso tra il 13.05.2009 e il 17.08.2009, in cui si collocavano la maggior
parte dei reati, connotati dalle medesime modalità di realizzazione (tra l’altro in
concorso con lo stesso complice, Terzini Luciano, e con identica suddivisione di
ruoli) e da identica offensività giuridica, giudicate con le altre sentenze oggetto
dell’istanza di riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione,
rilevando che il GUP del Tribunale di Rieti, con sentenza pronunciata 1’8.11.2010,
aveva già riconosciuto la continuazione – coi fatti giudicati dalla Corte territoriale
di Roma – delle ulteriori due rapine commesse il 9.04.2009 e 1’11.08.2009;
– violazione di legge, in relazione all’art. 81 cod. pen., rilevando che l’intera serie
delittuosa era stata commessa in epoca antecedente la pronuncia della prima
sentenza di condanna, in data 16.03.2010, da parte del GIP del Tribunale di
Forlì, interrompendosi solo a seguito dell’arresto del Giuffrida; il ricorrente
deduce l’inidoneità della propensione a delinquere ravvisabile nella condotta del
1

rapine commesse dal Giuffrida il 10.09.2009 in Casalecchio di Reno, il

reo a escludere la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso,
germogliato proprio nell’ambito dell’inclinazione delinquenziale del soggetto.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
4.

Il ricorrente ha presentato, in data L04.2015, memoria di replica alle

conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo i motivi di ricorso e allegando lo
stato di tossicodipendenza come ulteriore elemento unificante delle condotte
delittuose.

1. I motivi di ricorso, che data la loro interazione argomentativa possono essere
esaminati congiuntamente, sono fondati.
2. I reati separatamente giudicati con le cinque sentenze di cui il ricorrente ha
chiesto l’unificazione sotto il vincolo della continuazione con quelli oggetto della
Sentenza in data 21.02.2011 della Corte d’appello di Roma sono costituiti da una
serie di rapine commesse dal Giuffrida, con modalità similari, in danno di istituti
di credito, per la quasi totalità in un arco temporale di poco più di cinque mesi
che va dal 2.04.2009 al 15.09.2009, in ravvicinata successione tra loro (e talora
a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, come quelle commesse il 10 e il 15
settembre 2009 rispettivamente a Casalecchio di Reno e Fori» e che si collocano
– tutte – in epoca antecedente la prima condanna riportata dal Giuffrida, che è
quella inflitta con la sentenza in data 16.03.2010 del GIP del Tribunale di Forlì.
Anche i reati giudicati con la sentenza pronunciata il 21.02.2011 dalla Corte
d’appello di Roma sono costituiti da una serie di (dieci) rapine, caratterizzate dal
medesimo modus operandi, commesse nello stesso, ristretto e pressoché
coincidente periodo, compreso tra il 13.05.2009 e il 18.09.2009, al cui interno si
collocano le rapine giudicate con le sentenze elencate ai punti 1, 2 e 3
dell’ordinanza impugnata, mentre due delle rapine oggetto della sentenza di cui
al punto 4 – quelle del 9.04.2009 e dell’11.08.2009 – sono già state unificate in
continuazione, secondo quanto dedotto ne ricorso, dal GIP del Tribunale di Rieti.
3. La motivazione dell’ordinanza gravata non si è confrontata in modo adeguato,
sul piano concreto, coi plurimi indici, obiettivamente risultanti dalle sentenze
allegate dal ricorrente, che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto
significativi nella valutazione da compiersi in ordine alla dedotta riconducibilità
delle singole violazioni all’esecuzione di una medesima, unitaria e originaria
risoluzione criminosa, e che sono costituiti dalla contiguità temporale dei fatti,
dalla tipologia similare dei reati, dalla loro sistematicità, dall’identità di natura
dei beni tutelati, dalla causale e dalle modalità della condotta, dalle circostanze
di tempo e di luogo (Sez. 1 n. 8513 del 9/01/2013, Rv. 254809; Sez. 1 n. 11564
del 13/11/2012, Rv. 255156; Sez. 1 n. 44862 del 5/11/2008, Rv. 242098),
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

limitandosi ad argomentato il rigetto dell’istanza ex art. 671 cod.proc.pen.
mediante il richiamo – in termini astratti e sostanzialmente assertivi – del
principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’unicità del disegno
criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato non è
identificabile nella generale tendenza del reo a porre in essere determinati reati o
con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte
criminose (Sez. 5 n. 5599 del 3/10/2013, Rv. 258862; Sez. 2 n. 18037 del
7/04/2004, Rv. 229052), né tantomeno nella mera abitualità a delinquere (Sez.

In particolare, il diniego della continuazione in executívis risulta motivato in
termini tanto più incongrui, contraddittori ed illogici, in quanto l’applicazione
della disciplina del reato continuato è stata invece riconosciuta in sede di
cognizione, dalla medesima Corte d’appello di Roma, con riferimento alle dieci
rapine giudicate con la sentenza pronunciata il 21.02.2011, che si collocano
(come si è visto) nel medesimo arco temporale all’interno del quale ricade la
consumazione della maggior parte delle analoghe violazioni dell’art. 628 cod.
pen., connotate da modalità commissive sostanzialmente identiche (anche per
quanto riguarda i soggetti passivi), che sono state giudicate separatamente con
le altre cinque sentenze pronunciate nei confronti del Giuffrida.
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo
esame dell’istanza ex art. 671 cod.proc.pen. alla Corte d’appello di Roma (in
diversa composizione: sentenza n. 183 del 2013 della Corte Costituzionale),
tenendo conto anche dello stato di tossicodipendenza del Giuffrida all’epoca della
commissione dei reati, allegato dal ricorrente nella memoria di replica mediante
il richiamo di una consulenza tossicologica risalente all’ottobre 2009.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Roma.
Così deciso l’810412015

2 n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862).

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