Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30100 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30100 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASUCCI MARIO N. IL 27/09/1961
avverso la sentenza n. 97/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

R.G. 34988/2013 Masucci

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di ricorso intempestivo in quanto
depositato fuori dei termini previsti dall’art.585 c.p.p., il 2g.6.2013 avverso sentenza
depositata in termini il 2.5.2013. A ciò aggiungasi che trattasi di una doglianza del tutto
generica, e priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta
sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre
legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proc suali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
25.3.2014
gliere est nsore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile.

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