Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30099 del 25/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30099 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMATO ERMINIO N. IL 02/11/1983
avverso la sentenza n. 1908/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 25/03/2014
R.G. 25149/2013 Palmato
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, limitata alla pena, a seguito della
rinuncia ai motivi di gravame sulla imputabilità, appare esauriente e priva di evidenti vizi
logici, in considerazione del fatto che la pena è stata applicata nei minimi edittali, con ogni
più ampio riconoscimento delle attenuanti (generiche e riparatorie).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso è inammissibile.