Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30098 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30098 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NORCJA PETRIT N. IL 03/12/1981
avverso la sentenza n. 1964/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

RG. 25145/2013 Norcja

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per erronea
applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena e alle attenuanti di cui agli artt.62 bis e 62 n.6 c.p.,
non applicate nella loro massima estensione e all’omesso riconoscimento di quella di cui all’art.62 n.4 c.p. nonché

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che per l’applicazione del disposto di cui all’art. 62 c.p. n. 4, norma che per i delitti contro il patrimonio
attenua la pena ove il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sia “di speciale tenuità”, per il delitto di rapina non è
sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi
connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza, atteso che il delitto ha natura di reato
plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la
realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità
può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante ( Cass. Sez.II, Sent. n. 12456/2008 Rv. 239749; Sez.II, 5.9.02 sent. n.
30275/2002, Rv. 222784; Sez.II, n. 21872/2001, Rv. 218795), rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice
d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in relazione al diniego dell’attenuante di cui
all’art.62 n.4 c.p. per il danno economico (euro 250,00) non considerato di speciale tenuità, che in relazione alla congruità
della pena e alla non sostituzione della pena detentiva in relazione alla gravità del fatto reato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.

PQM

dichiar inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 ‘ av re della Cassa delle ammende.
5.3.2014

DEPOSiTATA

all’omessa applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione (art.606 lett.b) e), c.p.p.).

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