Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30098 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30098 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPERANZA PASQUALE N. IL 20/11/1965
avverso la sentenza n. 4216/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \/ ò ( „A-Luit
che ha concluso per A_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 25 ottobre 2013 la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza

emessa il 28 aprile 2011 dal Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato Pasquale
Speranza colpevole dei delitti di detenzione e porto illegale di una pistola
semiautomatica cal. 7,65 e, ritenuta la continuazione fra i reati, lo aveva condannato
alla pena di due anni di reclusione e seicento euro di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

Lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con
riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di detenzione in assenza di uno
stabile e duraturo possesso dell’arma.
Denuncia violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla
sussistenza degli elementi costitutivi del reato di porto in mancanza di qualsiasi
elemento obiettivo atto a comprovare il trasporto dell’arma presso l’abitazione da
parte dell’imputato.
Eccepisce, infine, difetto di motivazione con riguardo agli elementi posti a base
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, al riconoscimento ella
recidiva e alla complessiva dosimetria della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.Entrambe le sentenze di merito, con motivazione immune da vizi logici e
giuridici, hanno ritenuto provato, sulla base delle testimonianze acquisite
(Caponnetto Chiara Alba, Capecchi Maria Lina, Quattrocchi Giacomo, Franco P.),
che Pasquale Speranza abbia prelevato dall’abitazione di Capecchi Maria Lina la
pistola semiautomatica in contestazione, portandola presso la propria abitazione,
ove la deteneva illegalmente senza farne tempestiva denuncia all’Autorità. L’arma
veniva effettivamente rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato da parte dei
Carabinieri, intervenuti su segnalazione della figlia di Capecchi Maria Lina.
Sulla base di tali elementi correttamente, pertanto, sono stati ritenuti
configurabili i delitti di porto e di detenzione illegale dell’arma comune da sparo.
Sotto il primo profilo é incontroverso, infatti, che l’imputato provvide al trasporto
dell’arma presso la propria abitazione. Sotto il secondo aspetto è altrettanto
indubitabile che ogni detenzione di armi a qualsiasi titolo, benché temporanea,
1

difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti censure.

purché di durata apprezzabile, imponga l’obbligo della denuncia, anche se la
detenzione deriva da affidamento, cessione o da qualsivoglia altro motivo (Sez 1, n.
n. 6912 del 29 aprile 1992).
2.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al

comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. U., n. 25080 del 28 maggio 2003).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.,
non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di detenere illegalmente e di portare in luogo
pubblico una pistola semiautomatica, arma comune da sparo.
3.Anche l’ultimo motivo di ricorso non è fondato.
I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno
correttamente ritenuto che la commissione dei nuovi reati fosse espressiva, avuto
riguardo alla loro natura e qualità e alla condotta pregressa, espressiva di
pericolosità sociale e di insofferenza al rispetto delle regole del vivere civile e, sotto
tale profilo, hanno ritenuto sussistente la contestata recidiva infraquinquennale,
concretamente applicata (Sez. U., n. 20798 del 24 febbraio 2011).
4.La sentenza impugnata è esente da censure anche nella parte relativa alla
dosimetria della pena, motivata nel rispetto dei principi costantemente enunciati

2

punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere

dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando la qualità e la natura dei reati posti
in essere e le loro modalità di consumazione.
5.A1 rigetto dl ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
.43 Pf2.h.t
Così deciso, in Roma, il
42Ol5.

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