Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30097 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30097 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURNARI NUNZIO N. IL 26/03/1965
avverso la sentenza n. 3076/2002 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

RG 2508312013 Furnari

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la carenza di motivazione in ordine alla
sussistenza del reato di riciclaggio.
I motivi di ricorso ripropongono in modo del tutto generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, e pertanto sono da considerarsi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le

nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che, neppure nell’atto d’appello, il Fumari ha sostenuto di essere l’autore del furto dell’autocarro di
proprietà del Lanzafame, rileva il Collegio che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici,
ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la penale responsabilità
del ricorrente per il reato di riciclaggio del veicolo di provenienza furtiva al quale erano state sostituite le targhe e la placca
identificativa del telaio con altre appartenenti a veicolo in disponibilità del ricorrente.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
fk om , 25.3.2014

(

esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,

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