Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30096 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30096 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CITO SALVATORE N. IL 22/12/1975
MELLO ALESSANDRO N. IL 28/01/1988
avverso la sentenza n. 32/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

RG. 25061/2013 Cito – Mello

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in
relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza per Cito, e
al diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p. per Mello (art.606 lett.b) e), c.p.p.)..

i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, in relazione a tutti i motivi d’appello avendo la Corte ampiamente illustrato le ragioni della congruità
della pena inflitta al Cito, al quale nonostante i precedenti erano già state concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, e della inapplicabilità dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p. in assenza
della restituzione della refurtiva e dell’offerta non pienamente satisfattiva.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di E

1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
, 25.3.2014

Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

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