Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30093 del 25/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30093 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAKUKH ROMAN N. IL 26/06/1983
avverso la sentenza n. 924/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di FOGGIA, del 24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/03/2014

o

R.G. 24871/2943 Matukh
Considerato che:
II/La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art.606 lette) in relazione
all’art.129 c.p.p., e all’art.133 c.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591
c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di

volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai
casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze,
neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso
che l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405).
L’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena va poi ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere
positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena (Cass. Sez. V, Sent. n. 489/2000 Rv. 215489); la richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che,
una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata,
in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute” (Cass. sez 111, 27.3.2001, Ciliberti, Rv. 219852). Del pari la procedura
dettata dagli artt.444 e ss.cpp comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale (Cass. sez.II,
sent.n.6383/2008 Riv.239449). Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della
pena può essere, infine, concessa, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio,
solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio essere
accordato di ufficio (Cass.Sez.IV, sent. n. 40950/2008 Rv. 241371).
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che importino decisioni
ex art. 129 c.p.p. ed effettuato, con esito positivo per la ratifica del patto, l’indagine in ordine alla determinazione della pena, l’obbligo
di motivazione è stato assolto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso
(v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore
a delle ammende.
.3.2014

una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una

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