Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30077 del 17/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30077 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNARINO PIER N. IL 18/07/1980
avverso il decreto n. 73/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro
confermava il provvedimento con il quale era stata applicata a Pier Mannarino la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre ed il
versamento della cauzione.
Ribadita l’autonomia della valutazione del giudice della prevenzione rispetto

pericolosità sociale del predetto era stata desunta dagli elementi di fatto emersi
nel procedimento nel quale il proposto, pur essendo stato assolto per il reato di
partecipazione al sodalizio finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, era
stato ritenuto colpevole del danneggiamento causato dall’esplosione di colpi di
arma da fuoco in danno di un esercizio commerciale, delle relative violazioni in
materia di armi e della detenzione illecita di un ingente quantitativo di sostanza
stupefacente. Dal procedimento, peraltro, emergeva l’inserimento del Mannarino
nel contesto criminale in cui operava il sodalizio.
Sottolineava, in specie, che l’epoca di consumazione dei reati non era affatto
risalente, bensì, coeva alla proposta per l’applicazione della misura di
prevenzione.

2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
Mannarino, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la mancanza della
motivazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale, affermata
omettendo qualsivoglia valutazione critica delle circostanze di fatto acquisite e
fondata esclusivamente su fatti risalenti nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze proposte dal ricorrente, in gran parte generiche, sono
manifestamente infondate.
E’ principio consolidato quello secondo il quale, ai fini dell’applicazione della
misura di prevenzione personale, l’accertamento della pericolosità sociale
prescinde dall’affermazione della penale responsabilità e deve fondare su una
valutazione da parte del giudice di elementi di fatto dai quali si possa desumere,
tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale
dello stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce
l’applicabilità delle misure di prevenzione personali.
Nel provvedimento impugnato è stata fatta corretta applicazione di detto
principio dando atto della attualità della pericolosità manifestata dal proposto,
2

all’esito del processo penale, la Corte territoriale evidenziava che l’attualità della

tenuto conto di una pluralità di elementi di fatto. A differenza di quanto
affermato dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato tutti i rilievi difensivi e
non ha invocato alcuna presunzione di attualità della pericolosità ancorata alla
appartenenza del proposto ad un sodalizio mafioso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 17 aprile 2013.

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione

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