Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30069 del 05/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30069 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GONELLA MARCO N. IL 26/04/1966
CENA VALENTINA N. IL 11/07/1970
avverso la sentenza n. 4341/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 05/06/2015
Gonella Marco e Cena Valentina ricorrono avverso la sentenza 16.9.14, emessa dal Tribunale di
Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di concorso in
furto aggravato continuato in abitazione, concessa ad entrambi l’attenuante ex art.62 n.6 c.p.,
equivalente anche alla contestata recidiva, la pena di un anno di reclusione ed € 450,00 di multa
ciascuno.
dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di
cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Cena Valentina deduce anch’essa violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per insufficiente
motivazione in ordine ai presupposti per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., nonché in
ordine alla congruità della pena ‘pattuita’.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto delle s.i.t. , ai verbali di arresto e
sequestro e alle dichiarazioni confessorie degli imputati rese in sede di udienza di convalida.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.500,00.
Deduce il ricorrente Gonella, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 5 giugno 2015