Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30052 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30052 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
IORIO CARMINE nato il 26/12/1968, avverso l’ordinanza del 04/11/2013
del Tribunale del Riesame di Napoli;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella che
ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 23/10/2013, il Tribunale del Riesame di
Napoli accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso
l’ordinanza con la quale, in data 12/07/2013, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva
sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella
dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di
IORIO Carmine indagato per i reati di cui agli artt. 416 e numerosi reati
fine contestati dal capo 39 al capo 51 dell’incolpazione (estorsioni,
ricettazioni, riciclaggio).

Data Udienza: 11/06/2014

Il Tribunale, nell’accogliere l’appello, evidenziava il pericolo di
recidiva desunto:
a) dalla particolare gravità dei numerosi fatti contestati, indice «di
una peculiare pervicacia e indole criminale notevole»

che

«mal

depongono per una prognosi favorevole alla futura astensione della

b)

dalla circostanza che l’indagato era

«apparso dedito con

frequenza quasi quotidiana, con articolata e efficiente organizzazione e
in maniera stabile all’attività illecita oggetto del programma criminoso
comune»;
c) dalla «biografia criminale attesa la presenza di tre precedenti
specifici».

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la

VIOLAZIONE

DELL’ART. 274 COD. PROC. PEN. in quanto il tribunale non avrebbe tenuto

conto né del fatto che, durante gli arresti domiciliari, aveva
rigorosamente rispetto gli obblighi impostigli, né il decorso del tempo
rispetto ai fatti contestati (risalenti al 2010).
Il ricorrente, poi, in realtà, nell’ambito dell’associazione aveva
sempre rivestito un ruolo marginale.
Infine, il tribunale non aveva spiegato le ragioni per le quali la
misura meno afflittiva fosse inadeguata.
All’udienza del 09/04/2014, il difensore rilevava altresì che,
contrariamente a quanto scritto dal tribunale nell’ordinanza impugnata,
il ricorrente era indagato solo per i delitti di cui al capo a) e sub 39 e 51
e non dal capo 39 al capo n° 51 e non era mai stato indagato per il
reato di riciclaggio.
Nella suddetta udienza, questa Corte richiedeva l’acquisizione della
misura cautelare genetica e, quindi, l’udienza veniva rinviata al
11/06/2014.

3. Il ricorso è fondato.

2

commissione di fatti reato della stessa specie»;

Dalla documentazione acquisita, risulta che, come sostenuto dalla
difesa, il ricorrente, in effetti, è indagato solo per i delitti di cui al capo
a) e sub 39 e 51 e non dal capo 39 al capo n° 51 e, nel presente
procedimento, non è indagato per il reato di riciclaggio.

condivideva la decisione del giudice per le indagini preliminari nella
parte in cui, fra l’altro, aveva fatto riferimento alla «114 buona condotta
dell’Izzo […p>, ossia un soggetto di cui s’ignora che attinenza possa
avere con l’odierno ricorrente.
Di conseguenza, poiché la decisione impugnata appare comunque
fondata su presupposti fattuali errati (numero di reati; titolo di reato;
comportamenti attribuiti ad altro soggetto), la medesima non può che
essere annullata e gli atti nuovamente trasmessi al tribunale per un
nuovo esame.
P.Q.M.
ANNULLA
L’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame

Nell’ordinanza impugnata, si legge poi che il Tribunale non

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