Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30051 del 21/06/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30051 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORIDDIA ALBERTO GIANLUCA nato il 16/06/1986 a ARONA
avverso la sentenza del 05/03/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI
DI MONTRONE;
Data Udienza: 21/06/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO, con sentenza in data 05/03/2015, applicava
nei confronti di FLORIDDIA ALBERTO GIANLUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in
relazione al reato di cui alli art. 648 CP
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 21/06/2016
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile; difatti è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema
di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.