Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30051 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30051 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
GUERRIERI LUIGI nato il 01/04/1942, avverso l’ordinanza del
21/02/2014 del Tribunale del Riesame di Roma;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella che
ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Roberto Rampioni che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO
1.

Con ordinanza del 21/11/2009, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Roma ordinava il sequestro conservativo su
tutti i beni di GUERRIERI Luigi: il suddetto provvedimento, peraltro, non
solo non veniva notificato ma rimaneva ineseguito.

2. In data 29/11/2013, la VII sez. penale del Tribunale di Roma,
presso la quale si celebrava il processo a carico del Guerrieri, dava

Data Udienza: 11/06/2014

mandato

«alla Cancelleria affinchè si dia formale esecuzione al

sequestro conservativo» disposto, in data 21/11/2009, dal giudice per le
indagini preliminari.

3. In data 9/12/2013, il Guerrieri, a mezzo del proprio difensore,

avverso «l’ordinanza (di esecuzione) di sequestro conservativo adottata
in data 29/11/2013 dal tribunale di Roma, sez. VII penale, nell’ambito
del procedimento penale n° 6266/10 RG Trib».

4.

Con ordinanza del 21/02/2014, l’adito tribunale dichiarava

inammissibile la suddetta istanza in quanto il provvedimento emesso dal
tribunale in data 29/11/2013 avrebbe dovuto essere impugnata con
ricorso per cassazione attenendo «all’applicazione o alla modifica del
vincolo cautelare […] dovendo il vizio essere dedotto in sede esecutiva
ai sensi dell’art. 666/4 cod. proc. pen. davanti al giudice dell’esecuzione,
la cui ordinanza conclusiva è soggetta a ricorso per cassazione».

Il

tribunale, infatti, sulla base dell’esegesi dell’istanza di riesame, in cui
l’istante aveva concluso affinchè «l’ordinanza qui sottoposta a riesame
venga annullata», concludeva che il Guerrieri aveva inteso impugnare
l’ordinanza del Tribunale e non quella del giudice per le indagini
preliminari che aveva disposto il sequestro.

5. Avverso la suddetta ordinanza, il Guerrieri, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo,
sostanzialmente, che il Tribunale aveva errato nell’interpretare la sua
istanza come diretta ad impugnare l’ordinanza del Tribunale, in quanto,
in realtà, egli aveva inteso impugnare l’ordinanza del giudice per le
indagini preliminari.
DIRITTO
In via preliminare, va rammentato che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, che qui va ribadita, il mancato rispetto

2

proponeva, avanti il Tribunale del Riesame di Roma, istanza di riesame

del termine perentorio di giorni trenta per l’esecuzione del sequestro
conservativo di cui all’art. 675 cod. proc. civ. non determina la
decadenza del provvedimento emesso dal giudice penale, in quanto il
richiamo alle “forme previste dal codice di procedura civile” contenuto
nell’art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle

Ciò comporta, quindi, che l’imputato, una volta avuta notifica
dell’ordinanza di sequestro (e della relativa esecuzione), aveva due
possibilità:
a) impugnare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ex
art. 318 cod. proc. pen. e, quindi, far valere davanti al Tribunale del
Riesame le sole questioni attinenti la suddetta ordinanza;
b)

impugnare la cd. ordinanza di esecuzione di sequestro

conservativo adottata in data 29/11/2013, davanti alla Corte di
Cassazione sotto il profilo dell’abnormità ove avesse inteso contestare
non l’ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari,
ma l’impulso attuativo ed esecutivo impartito dal tribunale.
Così inquadrata giuridicamente tutta la vicenda processuale, la
decisione del Tribunale del riesame non si presta ad alcuna censura
perché, correttamente, ha dichiarato inammissibile l’istanza perché
proposta avverso un atto – quello del tribunale – contro il quale,
certamente, non era possibile adire il Tribunale del Riesame.
Sul punto, la motivazione addotta dal tribunale, fondata su
un’accurata disamina del contenuto del ricorso, non si presta alla
generica doglianza del ricorrente che sostiene che, sua intenzione, in
realtà, era quella di impugnare il provvedimento del giudice per le
indagini preliminari.
Tuttavia, nulla di quanto sostenuto dal ricorrente trova un
riscontro nell’istanza che, come evidenziato dal tribunale, era diretta
proprio solo ed esclusivamente avverso la cd. ordinanza del tribunale e
non certo avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, non
peraltro perché ancora in questa sede, il ricorrente continua a sostenere
che l’esecuzione è un atto di parte e che il tribunale non poteva disporre
«in proprio, la formale esecuzione di un provvedimento mai apparso

3

modalità esecutive: in terminis Cass. 29113/2011 riv 250909.

sulla scena processuale, vien da dire, rimasto di “puro spirito”» tanto
più che aveva «perso efficacia ai sensi dell’art. 675 cod. proc. civ.»
(pag. 4 ricorso).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a

declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma i €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa

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