Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3005 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3005 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

TETTAMANZI LUIGI WALTER nato a Milano il 9.2.1958;
avverso la sentenza n. 2654/15 del 2.4.2015 della Corte d’Appello di Milano ,
visti gli atti , la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 26.11.2015 la relazione del Consigliere dott. ssa Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 2/4/2015 la Corte d’Appello di Milano , confermava , la sentenza di
condanna emessa, dal Tribunale di Milano nei confronti di TETTAMANZI LUIGI WALTER, per il
delitto di appropriazione indebita aggravata .
Avverso tale la pronuncia ricorre il TETTAMANZI, a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
1) violazione dell’art. 606 c. lett. C) in relazione agli artt. 177, 179 c.p.p., sostiene il ricorrente
che nel giudizio di appello, non vi era stata partecipazione dell’appellante a causa dell’omessa

infatti la notifica tramite pec, prodotta in atti, evidenzierebbe che la notifica, venne effettuata
presso il l’avv. Domenico Gullo e non presso l’effettivo difensore del Tettamanzi: avv. Antonino
Domenico Gullo; 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione della legge, nella specie art. 646 c.p.p, non ravvisandosi nel caso di specie gli
estremi del reato di appropriazione indebita avendo il Tettamanzi esercitato il legittimo “diritto
di ritenzione precaria”, a tutela del proprio diritto di credito, né può ravvisarsi, ad avviso della
difesa, il requisito dell’ingiusto profitto, posto che i il Tettamanzi non ha fatto alcun uso del
bene; 3) con il terzo motivo di censura ricorrente si duole dell’applicazione ella circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., osservando che nel caso di specie il mero trattenimento
dei moduli fotovoltaici, non ha cagionato alcun danno alla p.o.; 4) contesta infine la tecnica
redazionale della sentenza ritenendo insufficiente la motivazione per relationem e il
travisamento della prova laddove, valorizzando il dato della restituzione del bene, all’esito del
giudizio civile, la Corte ha ritenuto provato il requisito dell’interversio possessionis, invero , a
dire della difesa, inesistente visto che all’esito del giudizio il Tettamanzi ha restituito i beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo viene denunciato un vizio di nullità della sentenza, dovuto alla omessa
notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia avvocato Antonino Domenico
Gullo.
In effetti la notifica del decreto di citazione in appello, è stata inoltrata all’avv. Antonino
Domenico Gullo, come si evince dalla intestazione della notifica, a mezzo di notifica telematica
all’indirizzo pec :

domenico.gullo@avvocatimessina.legalmaiLit, che tuttavia appartiene ad

altro avvocato, persona fisica diversa dall’.0 Avv. Antonino Domenico Gullo, ovvero all’avv.
Domenico Gullo, mentre l’avv. Antonino Domenico Gullo risulta avere quale indirizzo pec:
avvantgullo@pec.giuffrè.it cui non è pervenuta la notifica. Tale omissione genera un vizio di

nullità assoluta, atteso che l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica sanzionata dall’art. 179 c. 1
c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di
qualunque difensore , ma anche nel caso di assenza del difensore proprio dell’imputato che ha
diritto all’assistenza tecnica del ” suo” difensore ( Sez. 1 , 16/5/2014 n. 20449; rv.259614).

notifica del decreto di citazione all’imputato ed al suo difensore, per l’udienza del 2.4.2015;


Per tale motivo avente natura pregiudiziale rispetto alle ulteriori doglianze, la sentenza della
Corte d’Appello di Milano va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Milano in diversa composizione.
COSI’ DECISO IL 26.11.2015

Lucia AIELLI

Il presidente
Franco FIANDANESE

Il consigliere estensore

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